Legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2016  ( Versione vigente )
"Incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo in Provincia di Biella".
(B.U. 15 dicembre 2016, 1° suppl. al n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Il Comune di Selve Marcone è incorporato nel Comune di Pettinengo in provincia di Biella.
2. 
La denominazione del Comune incorporante Pettinengo rimane invariata.
3. 
La modifica di circoscrizione del Comune di Pettinengo, derivante dall'incorporazione e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2017.
Art. 2. 
(Adeguamento statuto)
1. 
Lo statuto del Comune di Pettinengo prevede che alla comunità di Selve Marcone siano assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1. 
Il Comune di Pettinengo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Selve Marcone decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Il Comune di Pettinengo conserva la propria personalità e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Selve Marcone.
Art. 4. 
(Contributi regionali)
1. 
La Regione eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).
Art. 5. 
(Delega alla Provincia di Biella)
1. 
I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Pettinengo a seguito dell'incorporazione del Comune di Selve Marcone sono definiti dalla Provincia di Biella ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il contributo una tantum al Comune di Pettinengo quantificato nell'esercizio finanziario 2017 in euro 82.480,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.
2. 
Per il contributo annuale al Comune di Pettinengo, a partire dall'esercizio finanziario 2017, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 16.496,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 dicembre 2016.
Sergio Chiamparino.