La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (articolo 21, comma 3, lettera e)
Prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (articolo 21, comma 3, lettera f)
Note:
[1] Nel comma 3 dell'articolo 9, dopo le parole "soggetti incaricati" sono state aggiunte le parole "nei limiti delle somme che non sono finalizzate alla copertura delle spese sanitarie" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 del 2018.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "sessanta" sono state sostituite dalle parole "centoventi" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 del 2017.
[3] Il comma 1 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 6 del 2017.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 16 l'importo "193.417,96" è stato sostituito dall' importo "191.669,00" ad opera del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 18 del 2017.
[5] Il comma 1 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 del 2017.
[6] Sul Bollettino Ufficiale n. 52 supplemeto n. 1 è stato pubblicato un avviso di rettifica con riferimento alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 dicembre 2016 dove si segnala che all'articolo 27 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20), per mero errore materiale, è stata riportata la data "31 giugno 2017" che è invece da intendersi come "30 giugno 2017".
[7] L'articolo 31 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2016.
[8] L'allegato B è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 del 2017.