La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (articolo 21, comma 3, lettera e)
Prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (articolo 21, comma 3, lettera f)
Note:
[1] La Corte costituzionale con sentenza 87 del 20/03/2024, depositata in data 14/0572024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l.r. 6/2023 nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell’art. 14 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), ha stabilito che «2. A decorrere dall’esercizio 2023 e fino all’esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a 93.000.000,00 negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000,00 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.», invece che «2. A decorrere dall’esercizio 2023 e fino all’esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, di un importo complessivo pari a 923 milioni di euro, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015», secondo modalità rimesse a successiva legge regionale.
[2] Sul Bollettino Ufficiale n. 52 supplemeto n. 1 è stato pubblicato un avviso di rettifica con riferimento alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 dicembre 2016 dove si segnala che all'articolo 27 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20), per mero errore materiale, è stata riportata la data "31 giugno 2017" che è invece da intendersi come "30 giugno 2017".
[3] L'articolo 31 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2016.