La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 9 dell'articolo 4 la parola "acquistano" è stata sostituita dalle parole "possono acquistare" e le parole "e sono riconosciute" sono state sostituite dalle parole "ed essere riconosciute" ad opera del comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 16 del 2017.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole " riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9" sono state sostituite dalle parole "legalmente costituite" ad opera dal comma 1 dell'articolo 149 della legge regionale 16 del 2017.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole " riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9 " sono state sostituite dalle parole " legalmente costituite" ad opera del comma 2 dell'articolo 149 della legge regionale 16 del 2017.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "riconosciute ai sensi dell'articolo 4, comma 9" sono state sostituite dalle parole "legalmente costituite" ad opera dal comma 3 dell'articolo 149 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Nel comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole "ai proprietari" sono state aggiunte le parole "o agli aventi titolo" e le parole "riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, comma 9" sono state sostituite dalle parole "legalmente costituita" ad opera del comma 4 dell'articolo 149 della legge regionale 16 del 2017.