Legge regionale n. 20 del 25 ottobre 2016  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)".
(B.U. 27 ottobre 2016, 1° suppl. al n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto , valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 11/2009 , dopo le parole " " sono inserite le seguenti:"
nonché dalla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ')
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 11/2009 è inserito il seguente: "
1 bis.
Per l'attuazione degli indirizzi e il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, mediante misure a carattere annuale o pluriennale, individua i seguenti strumenti specifici di intervento:
a)
programmazione e realizzazione in proprio di attività e interventi relativi ai seguenti ambiti:
1)
attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
2)
attività e interventi a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
3)
attività e interventi che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;
4)
ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attività di cui all'articolo 8;
b)
programmazione e realizzazione in partenariato, mediante il ricorso a intese istituzionali, con soggetti della pubblica amministrazione;
c)
assegnazione di contributi o attivazione di altri strumenti finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore.
".
3. 
Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Gli strumenti di intervento di cui al comma 1 bis sono indirizzati:
a)
al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b)
allo sviluppo di attività attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità, volte all'incremento di attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine;
c)
al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
d)
alla valorizzazione delle creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;
e)
alla facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;
f)
alla promozione dell'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
g)
all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
h)
al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'articolo 1, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
i)
alla promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
j)
al sostegno ad attività dedicate all'uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla formazione di banche dati relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
k)
all'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
L' articolo 3 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Denominazioni storiche e segnali di localizzazione territoriale)
1.
Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 sono previste misure di sostegno al ripristino delle denominazioni storiche dei comuni in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, nonché allo svolgimento di ricerche sulla toponomastica locale finalizzate all'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti.
".
Art. 4. 
(Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/2009 le parole "
dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser
" sono sostituite dalle seguenti: "
del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1
".
Art. 6. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 le parole "
tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser
" sono sostituite dalle seguenti: "
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 le parole "
sei mesi
" sono sostituite dalle seguenti: "
un anno
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 , dopo le parole "
ed il settore di intervento
" sono inserite le seguenti: "
Lo Statuto deve evidenziare fra gli scopi del soggetto richiedente il perseguimento della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1
".
4. 
All'inizio del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 sono inserite le parole: "
Ad eccezione delle pubbliche amministrazioni
".
5. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 11/2009 è aggiunto il seguente: "
5 bis)
. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro
".
6. 
La rubrica dell' articolo 6 della l.r. 11/2009 è sostituita dalla seguente: "
Art 6. (Istituzione del registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale).
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 le parole "
permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte
" sono sostituite dalle seguenti: "
per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 é sostituito dal seguente: "
2.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;
b)
tre Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;
c)
cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente.
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 le parole "
e previo parere della Commissione consiliare competente
" sono soppresse.
4. 
Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta.
".
7. 
La rubrica dell' articolo 7 della l.r. 11/2009 è sostituita dalla seguente: "
Art. 7. (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale).
".
Art. 8. 
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
L' articolo 8 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Programma di attività e procedure di assegnazione dei contributi)
1.
La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, un programma di attività in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, contenente una relazione sulla situazione regionale, gli obiettivi e le linee di indirizzo per il periodo di durata del programma e i criteri di valutazione delle istanze di contributo.
2.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale approva l'assegnazione delle risorse a ciascuno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.
3.
Le modalità di presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e controllo sono contenute in avvisi pubblici di finanziamento approvati dalla struttura regionale competente, sulla base e in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri di valutazione stabiliti dal programma di attività di cui al comma 1.
".
Art. 9. 
(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
L' articolo 9 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Festa del Piemonte)
1.
La Consulta di cui all'articolo 7 riconosce come 'Festa del Piemonte ' le ricorrenze che favoriscono la conoscenza della storia del Piemonte, ne illustrano i valori di cultura, di costume, di civismo e di valorizzazione del patrimonio linguistico culturale.
".
Art. 10. 
(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 11/2009 le parole "
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser
" sono sostituite dalle seguenti "
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e linguistico di cui all'articolo 1
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 11/2009 le parole "
del Comitato di cui all'articolo 3 e
" sono soppresse.
3. 
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/2009 le parole "
meritevoli di finanziamento
" sono sostituite dalla seguente: "
finanziati
".
Art. 11. 
(Modifiche al titolo dellalegge regionale 7 aprile 2009, n. 11 )
1. 
Il titolo della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte
".
Art. 12. 
(Norme transitorie)
1. 
Nelle more dell'approvazione del programma di attività di cui all' articolo 8, comma 1, della l.r. 11/2009 come modificato dall' articolo 8 , per l'anno 2017 si intendono in vigore le linee di indirizzo e i criteri di valutazione delle istanze di contributo definiti dal programma di attività in materia di beni e attività culturali approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2015, n. 116-1873, sul quale la competente commissione consiliare ha espresso parere positivo in data 8 luglio 2015.
2. 
Nelle more della definizione delle modalità di cui all' articolo 8, comma 3, della l.r. 11/2009 come modificato dall' articolo 8 , relative alla presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e di controllo, si intendono in vigore le disposizioni contenute nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2015, n. 115-1872.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 2016
Sergio Chiamparino