Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016  ( Versione vigente )
"Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale".
(B.U. 27 ottobre 2016, 1° suppl. al n. 43)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 1. 
(Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)
1. 
Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole "
qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa
" sono inserite le seguenti: "
e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 anche per il caso dei commissari per i quali la Giunta regionale non abbia approvato il provvedimento di cui al comma 6
".
Art. 2. 
(Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23)
1. 
L' articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ) è abrogato.
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO
Art. 3. 
(Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33)
1. 
Al comma 6 bis dell'articolo 3 legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci ' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina ') dopo le parole "
salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche
" sono inserite le seguenti "
e del territorio
".
Art. 4. 
(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente: "
3.
Le piste sono classificate secondo il loro grado di difficoltà come segue:
a)
piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;
b)
piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
c)
piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.
".
2. 
Dopo il comma 3 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
3 bis.
È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non la consistenza del bordo pista.
".
Art. 5. 
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è abrogato.
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3/2015 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, è consentita la denominazione "posto tappa" se la struttura alberghiera è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
".
3. 
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2015 , è aggiunta la seguente: "
f bis.
) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.
".
4. 
Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente: "
2.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
c)
l' articolo 11 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).
".
5. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 3/2015 , è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31 ), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituito dal seguente: "
2.
La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale.
".
3. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 14/2016 , è aggiunto il seguente: "
6 bis.
La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese.
".
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONTAGNA E FORESTE
Art. 7. 
(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)
1. 
Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), dopo le parole "
attività agro-pastorale
" sono inserite le seguenti: "
svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati
".
2. 
Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 , le parole "
di viabilità forestale in aree non servite
" sono soppresse.
3. 
Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 , è aggiunta, infine, la seguente: "
d bis.
) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.
".
Art. 8. 
(Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3)
1. 
Dopo il capo III della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), è inserito il seguente: "
Capo III bis.
Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane
Art. 11 bis.
(Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)
1.
A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.
Art. 11 ter.
(Compendio unico agricolo di montagna)
1.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5 bis della legge 97/1994 , il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a)
a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b)
a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 11 quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
Art. 11 quater
(Superficie minima indivisibile)
1.
La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994 , rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 11 ter.
2.
Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 3/2014 , è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Le disposizioni degli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.
".
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI
Art. 9. 
(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituito dal seguente: "
2.
Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al comma 1, anche a definizione di contenziosi pendenti, è concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Tali parametri fanno riferimento al valore venale del bene, se avesse mantenuto l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per interventi migliorativi eventualmente sopravvenute durante l'occupazione; tengono, inoltre, conto del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme già versate, delle eventuali spese sostenute, dell'abbattimento dell'80 per cento sui canoni pregressi e dell'ulteriore abbattimento del 65 per cento per l'eventuale successiva alienazione in caso di possesso senza valido titolo; tengono, altresì, conto di quanto l'uso dei terreni gravati da uso civico abbia avuto una ricaduta economica positiva per la comunità locale.
".
2. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i beni e le attività culturali.
".
Capo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO
Art. 10. 
(Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9)
1. 
Al fine di procedere all'alienazione degli immobili siti rispettivamente in Alessandria, via Amendola n. 1 e Torino, via Maria Vittoria n. 35 non più strumentali a fini istituzionali, l'allegato D, di cui all' articolo 6, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è sostituito dall'allegato 1 alla presente legge.
2. 
Al termine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2015 sono aggiunti i seguenti periodi: "
La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprietà dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica.
".
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI ISTITUITI O PARTECIPATI DALLA REGIONE
Art. 11. 
(Disposizioni in merito alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 'Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte ARES - Piemonte ')
1. 
Nelle more dell'individuazione di un apposito soggetto a cui affidare la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, la medesima funzione rimane in capo alla Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. (SCR - Piemonte).
Art. 12. 
(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43)
1. 
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ) è sostituita dalla seguente: "
i)
affida incarichi a terzi per l'espletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e direzione politico-amministrativa;".
2. 
I commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 21 della l.r. 43/1991 sono abrogati.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA
Art. 13. 
(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)
1. 
Dopo l' articolo 6 bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) è inserito il seguente: "
Art. 6 ter.
(Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio)
1.
La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all' articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico regionale.
2.
L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.
".
Capo VIII. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1983, N. 16 E ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22
Art. 14. 
(Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16)
1. 
Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte) le parole "
iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale
" sono soppresse.
2. 
Al secondo comma dell'articolo 7 della l.r. 16/1983 dopo la parola "pubblicazione" si aggiunge la parola "telematica".
3. 
Il quarto comma dell'articolo 7 della 1.r. 16/1983 è abrogato.
Art. 15. 
(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente: "
3.
La struttura, che ha predisposto l'atto, individua le parti dello stesso da non diffondere per motivi di privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
".
2. 
I commi 2, 3 e 4 dell' articolo 12 della l.r. 22/2010 sono abrogati.
Capo IX. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 16. 
(Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ') è abrogato.
Capo X. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI DI SUPPORTO DI DIREZIONE POLITICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2016, N. 1
Art. 17. 
(Ufficio di supporto di direzione politica)
1. 
La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alle leggi regionali 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui agli articoli 14 e 15 comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e di cui all' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura fiduciaria delle prestazioni lavorative.
Art. 18. 
(Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016 , n.1)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) le parole "
è possibile derogare il limite di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della l.r. 39/1998 , fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
è possibile derogare il limite di cui all'articolo 1, commi 5 e 5 bis, della l.r. 39/1998 e di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2016 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Nel caso di deroga di cui al comma 2, non è possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura.
".
Capo XI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 19. 
(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n.1)
1. 
L' articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) è sostituito dal seguente: "
Art. 18.
(Controllo, monitoraggio e vigilanza).
1.
La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale.
2.
La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni stesse sono disciplinati con provvedimento di Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
3.
Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.
4.
I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.
5.
Il personale di cui al comma 3 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.
6.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico.
7.
La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali, cura la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), identificando con atto di Giunta regionale le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le tempistiche dei relativi invii, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13 è inserito nell'ambito del SIRT.
8.
La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
9.
L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.
10.
L'accesso ai dati del sistema informativo SIRT è pubblico fatta eccezione per i dati sensibili, come definito dal quadro legislativo nazionale, o non divulgabili.
11.
Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:
a)
non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;
b)
forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;
c)
non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;
d)
non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.
12.
Nei contratti di servizio sono richiamati gli obblighi informativi di cui ai commi 6 e 9 e le previsioni di cui al comma 11.
".
[1]
Capo XII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA
Art. 20. 
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)
1. 
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è aggiunto il seguente: "
Art. 29 bis.
(Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca)
1.
Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 'Immissioni ' del capitolo 10 ed il paragrafo 4 'Immissioni ' del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 ( Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 , articolo 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica) entrano in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso.
".
Capo XIII. 
DISPOSIZIONI DI SANITÀ
Art. 21.[2] 
(...)
Capo XIV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
la lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);
b) 
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);
c) 
l' articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
Art. 23. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 2016
Sergio Chiamparino


Note:

[1] Sul Bollettino Ufficiale n.9 del 2 marzo 2017 è stato pubblicato un avviso di rettifica per correggere un mero errore materiale nella sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 operata dall’articolo 19 della l.r. 19/2016 dove è stato erroneamente riportato il riferimento al comma 2 anzichè al comma 3.

[2] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 24 del 2016.