La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "di ricerca," sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 25 del 2021.
[2] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "e attività di sviluppo e validazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva ad esclusivo supporto della pubblica amministrazione;" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 15 del 2020.
[3] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 15 del 2020.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 25 del 2021.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 15 del 2020.
[6] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 25 del 2021.
[7] Il comma 9 dell'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 15 del 2020.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 14 le parole "non sono immediatamente rinominabili" sono state sostituite dalle parole "possono essere rinominati una sola volta" ad opera del comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 19 del 2018.
[9] Il comma 6 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 153 della legge regionale 16 del 2017.
[10] Il comma 6 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 15 del 2020.
[11] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 le parole "dei dipartimenti territoriali" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 15 del 2020.
[12] La lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 21 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 15 del 2020.
[13] Il comma 2 bis dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 19 del 2018.
[14] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 le parole "ad esclusione del comma 3 dell'articolo 20, che sarà abrogato dall'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 14, comma 5 della legge 132/2016" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 19 del 2018.