Legge regionale n. 10 del 16 maggio 2016  ( Versione vigente )
"Attuazione dell' articolo 118, comma quarto, della Costituzione : norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva".
(B.U. 19 maggio 2016, n. 20)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 118, comma quarto, della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto , promuove la cittadinanza umanitaria attiva, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 , la Regione promuove rapporti di leale collaborazione tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati e delle formazioni sociali con comuni, province, e altri enti locali nonché con le autonomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale.
3. 
La Regione favorisce altresì la partecipazione delle persone, singole o associate, come soggetti attivi e alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture.
4. 
L'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale è diretta al miglioramento del livello dei servizi e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali, all'amministrazione paritetica della cosa pubblica.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e, comunque, le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di coprogettazione territoriale.
2. 
Sono escluse le attività inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.
3. 
Ai fini della presente legge, si intende per cittadinanza umanitaria attiva l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di governo della cosa pubblica, nonché una proficua collaborazione fra cittadini e pubblica amministrazione per una organizzazione solidale della comunità.
Art. 3. 
(Soggetti)
1. 
L'iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.
2. 
Possono intervenire nei processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata tutti i cittadini singoli o associati, le formazioni e le istituzioni sociali, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di servizio, le imprese, gli operatori economici, gli enti civili e religiosi e tutte le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio regionale.
Art. 4. 
(Modalità di attuazione)
1. 
La Regione garantisce ai cittadini un'informazione puntuale sulle strategie di governo della cosa pubblica fatte proprie dalla pubblica amministrazione e promuove la tempestiva diffusione da parte degli enti locali competenti, mediante forme di adeguata pubblicizzazione, di tutta la documentazione relativa a iniziative, progetti o interventi oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo, al fine di una eventuale conseguente consultazione degli interessati.
Art. 5. 
(Interventi regionali)
1. 
Nel rispetto dei principi statali e dell'Unione europea di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all' articolo 3 , anche con l'eventuale previsione di forme di incentivazione e agevolazione di carattere economico e fiscale e promuove presso gli enti locali lo svolgimento di analoghe attività.
2. 
Il Consiglio regionale definisce annualmente, in concomitanza con l'approvazione del Documento di economia e finanza regionale, gli indirizzi per l'attuazione della presente legge e le modalità con cui le organizzazioni, le associazioni e i soggetti del terzo settore rendono note le attività che realizzano o intendono realizzare di intesa con la Regione.
Art. 6. 
(Criteri di conformità e valutazione dei progetti)
1. 
I soggetti di cui all' articolo 3 , che intendono promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore. Ai fini della massima semplificazione delle procedure amministrative attivabili ad istanza di parte, la Regione provvede a definire e a rendere disponibili alla cittadinanza la documentazione e i moduli richiesti per i singoli procedimenti e promuove la medesima attività di semplificazione presso gli enti locali.
2. 
La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedono forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.
3. 
I progetti devono indicare:
a) 
il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;
b) 
la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
c) 
le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
d) 
i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
e) 
ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.
4. 
I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:
a) 
rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;
b) 
idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;
c) 
qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;
d) 
caratteristiche e tipologia dei destinatari;
e) 
benefici riflessi sull'attività amministrativa;
f) 
sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.
Art. 7. 
(Sistemi di monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all' articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione , determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all' articolo 1 , assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.
2. 
La Giunta regionale definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.
3. 
La Giunta regionale con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 maggio 2016
Sergio Chiamparino