"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie".
(B.U. 30 dicembre 2016, 1° suppl. al n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Esercizio provvisorio)
1.
Ai sensi dell'
articolo 66 dello Statuto della Regione
e dell'
articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), dal 1° gennaio 2017 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione, approvato con
legge regionale 6 aprile 2016, n. 6
(Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), come modificati dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2016 e dalla
legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24
(Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).
2.
Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al
d.lgs. 118/2011
.
3.
Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste dall'
articolo 10 della l.r. 6/2016
.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni tra le diverse unità di voto riportate nell'allegato A, al fine di ricollocare in capitoli di nuova istituzione gli stanziamenti aventi natura non coerente con le tipologie e categoria di entrata e finalità difforme dalle missioni ed i programmi di spesa in cui risultano attualmente inseriti.
Art. 2.
(Modifiche alla
legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
)
1.
Il
comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte SpA 'SCR - Piemonte SpA'. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemontè) è sostituito dal seguente: "
Alla SCR - Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'
articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3. ".
1 bis.
2.
Il
comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente: "
L'oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1 bis ed in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i), l) ed m) e dell'
articolo 37 del d.lgs. 50/2016 :
l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all'
articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000 ') e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 65 e dell'
articolo 158, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE ), mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'
articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all'
articolo 3 del d.lgs. 50/2016 ;
lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio. ".
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.
Il
comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è abrogato.
Art. 3.
(Modifiche alla
legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23
)
1.
Al
comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni '), le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
31 dicembre 2016
28 febbraio 2017
Art. 4.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a)
l'
articolo 23 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6
(Bilancio di previsione finanziario 2016-2018);
b)
l'
articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24
(Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 dicembre 2016
Sergio Chiamparino