Legge regionale n. 25 del 05 dicembre 2016  ( Versione vigente )
"Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)."
(B.U. 07 dicembre 2016, 1° suppl. al n. 49)

Sommario:               

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 28 (NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA)
Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) dopo le parole "
ai comuni
" sono aggiunte le seguenti: "
, alla città metropolitana
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 28/2007 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2007 le parole "
dal piano triennale di cui all'articolo 27
" sono sostituite dalle seguenti: "
nel provvedimento di cui all'articolo 27
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/2007 dopo le parole "
di cui agli articoli 2 e 4
" sono aggiunte le seguenti: "
la città metropolitana e
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 le parole "
, con il piano triennale di cui all'articolo 27,
" sono soppresse.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 le parole "
con il piano triennale di cui all'articolo 27 ha facoltà di prevedere
" sono sostituite dalle seguenti: "
può prevedere
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/2007 le parole "
dal piano triennale di cui all'articolo 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali
" sono sostituite dalle seguenti: "
dalla Giunta regionale tenuto conto delle indicazioni della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 e sentita la Commissione consiliare competente
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 9 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Piani annuali della città metropolitana e delle province)
1.
Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, la città metropolitana e le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse.
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 28/2007 le parole "
Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 11 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/2007 le parole "
Il piano triennale
" sono sostituite dalle seguenti: "
Il provvedimento
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 12 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
Art. 12.
(Assegno di studio)
1.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:
a)
al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
b)
all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico.
2.
Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.
3.
L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, nonché con altre provvidenze statali in materia di istruzione.
4.
Ciascuno studente può beneficiare di una sola tipologia di assegno di cui al comma 1, lettere a) e b).
5.
Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27, che definisce:
a)
le fasce di reddito sulla base delle quali graduare l'assegno;
b)
l'importo dell'assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza;
c)
il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
d)
la percentuale delle risorse complessivamente stanziate per l'attribuzione del beneficio da destinare rispettivamente agli assegni di studio di cui al comma 1, lettere a) e b).
6.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze.
7.
Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno.
8.
A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 28/2007 le parole "
Il piano triennale di cui all'articolo 27
" sono sostituite dalle seguenti: "
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 28/2007 le parole "
dal piano triennale di cui all' articolo 27
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi dell'articolo 27
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
5.
Il provvedimento di cui all'articolo 27 definisce le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.
".
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 28/2007 )
1. 
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 dopo le parole "
i comuni
" sono aggiunte le seguenti: "
, la città metropolitana
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 28/2007 le parole: "
le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base
" sono sostituite dalle seguenti: "
la città metropolitana e le province provvedono, sulla base delle risorse finanziarie stanziate a tal fine e
" e le parole: "
con le disponibilità finanziarie stanziate dal piano triennale di cui all'articolo 27,
" sono sostituite dalle seguenti: "
nei limiti delle risorse disponibili,
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 16 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 28/2007 le parole "
, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede
" sono sostituite dalle seguenti: "
può prevedere
".
Art. 13. 
(Modifiche all' articolo 17 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 28/2007 le parole "
secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'articolo 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti
" sono sostituite dalle seguenti: "
sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27
".
Art. 14. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/2007 le parole "
, con il piano triennale di cui all'articolo 27,
" sono soppresse.
Art. 15. 
(Modifiche all' articolo 19 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 le parole "
dall' articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall' articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare)
" sono sostituite dalle seguenti: "
dalla specifica normativa di sostegno al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane e collinari,
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 le parole "
o da comunità montane e collinari
" sono soppresse.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 le parole "
La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell' articolo 4 della l.r. 16/1999
", sono sostituite dalle seguenti: "
Gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 sono erogati in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità con deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2000, n. 102 - 36778 e successive modifiche
".
4. 
Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
5.
Il provvedimento di cui all'articolo 27 individua le modalità di graduazione degli assegni di studio a favore dei residenti in comuni in situazioni di svantaggio.
".
Art. 16. 
(Modifiche dell' articolo 20 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 28/2007 le parole "
Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate,
" sono sostituite dalle seguenti: "
La Giunta regionale definisce
".
Art. 17. 
(Modifiche all' articolo 21 della l.r. 28/2007 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, anche su proposta delle autonomie locali, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa e delle azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa previste all'articolo 4, comma 1, lettera g).
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
2.
La Regione sostiene le istituzioni scolastiche pubbliche nella realizzazione di progetti relativi ad attività formative integrative nell'ambito di iniziative di carattere regionale individuate dalla Giunta regionale.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 1.
".
Art. 18. 
(Modifiche all' articolo 22 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 le parole "
nel piano triennale di cui all'articolo 27
", sono sostituite dalle seguenti: "
nel provvedimento di cui all'articolo 27
".
2. 
Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 dopo le parole "
Sono di competenza
" sono aggiunte le seguenti: "
della città metropolitana e
".
3. 
Al comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 28/2007 le parole: "
Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari
" sono sostituite dalle seguenti: "
La città metropolitana e le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi in favore dei comuni, singoli e associati,
".
Art.19. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 28/2007 le parole "
nel piano triennale
" sono sostituite dalle seguenti: "
nell'atto di indirizzo
".
Art. 20. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 28/2007 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 è inserito il seguente: "
1 bis.
Per le finalità previste dal comma 1, la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa si riunisce di diritto nei mesi di febbraio ed ottobre di ogni anno.
".
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 le parole "
gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione
" sono sostituite dalle seguenti: "
il Sindaco metropolitano e i Presidenti delle province
".
Art. 21. 
(Modifiche all' articolo 27 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 27 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
Art. 27.
(Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio)
1.
La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta di atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a)
le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e i criteri di riparto delle risorse tra gli enti locali;
b)
le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri;
c)
i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
d)
i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
e)
gli interventi di edilizia scolastica;
f)
i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge, la cui attuazione non sia demandata alla Giunta regionale.
3.
L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è sottoposto a modifica con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
4.
La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.
".
Art. 22. 
(Modifiche all' articolo 30 della l.r. 28/2007 )
1. 
La rubrica dell' articolo 30 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente: "
Funzioni della città metropolitana e delle province
".
2. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 28/2007 le parole "
La provincia
" sono sostituite dalle seguenti: "
La città metropolitana e le province
".
3. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 28/2007 le parole "
del piano triennale di cui all'articolo 27
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27
".
Art. 23. 
(Modifiche all' articolo 31 della l.r. 28/2007 )
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2007 le parole "
del piano triennale di cui all'articolo 27
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27
".
Art. 24. 
(Modifiche all' articolo 32 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 28/2007 dopo le parole: "
provvede ad individuare a favore
" sono aggiunte le seguenti: "
della città metropolitana,
" e le parole "
delle comunità montane o collinari
" sono soppresse.
Art. 25. 
(Modifiche all' articolo 33 della l.r. 28/2007 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 28/2007 le parole "
in sede di piano triennale
" sono sostituite dalle seguenti: "
nel provvedimento di cui all'articolo 27
".
Art. 26. 
(Sostituzione dell' articolo 34 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 34 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
Art. 34.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio, all'istruzione e all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente, avvalendosi dell'attività della Conferenza regionale di cui all'articolo 26, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:
a)
promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
b)
azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;
c)
entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;
d)
numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;
e)
entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;
f)
interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 19.
3.
Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse trasferite.
4.
Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5.
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6.
I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 4. Tali attività, se necessario, sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 37.
".
Art. 27. 
(Modifiche all' articolo 37 della l.r. 28/2007 )
1. 
L' articolo 37 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente: "
Art. 37.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di parte corrente e in conto capitale derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'esercizio 2016 con le risorse rispettivamente valutate in euro 30.737.601,00 e in euro 6.460.000,00, in termini di competenza e di cassa, allocate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) e nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica (solo per le regioni)) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
2.
Agli oneri di parte corrente per ciascun anno del biennio 2017-2018, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse valutate per il 2017 in 38.280.000,00 euro e per il 2018 in 27.047.010,00 euro e allocate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
3.
Le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono assegnate in coerenza con le esigenze, anche di pianificazione, dei rispettivi beneficiari.
".
CAPO II. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 28. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 29. 
(Norma transitoria e di prima attuazione)
1. 
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 - 2014 è efficace fino all'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2 e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
1 bis. 
Fino all'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2, l'erogazione delle risorse a favore della Città metropolitana di Torino e delle province per la gestione delle funzioni loro attribuite con la l.r. 28/2007 avviene sulla base dei criteri di riparto definiti dal piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014.
[1]
2. 
Entro il 30 aprile 2017 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di atto di indirizzo di cui all'articolo 21.
3. 
Il bando concernente i contributi di cui all' articolo 12 della l.r. 28/2007 , come modificato dalla presente legge, per l'anno scolastico 2016/2017 è pubblicato entro il 31 dicembre 2016.
4. 
In deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 , come modificato dalla presente legge, la Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze relativi al bando per la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2016-2017.
5. 
In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 , come modificato dalla presente legge, il bando concernente i contributi di cui all' articolo 12 della l.r. 28/2007 per l'anno scolastico 2017/2018 è pubblicato entro il 31 maggio 2017.
Art. 30. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 dicembre 2016
Sergio Chiamparino

Note:

[1] Il comma 1 bis dell'articolo 29 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 149 della legge regionale 19 del 2018.