La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3 del 2023.
[2] Il comma 4 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 3 del 2023.
[3] Il comma 5 dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 3 del 2023.
[4] Il comma 6 dell'articolo 1 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 3 del 2023.
[5] Nel comma 7 bis dell'articolo 1 le parole "che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 3 del 2023.
[6] Nel comma 8 dell'articolo 1 le parole ", purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7 bis." sono state inserite ad opera del comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 25 del 2021.
[7] Nel comma 8 bis dell'articolo 1 le parole "la commercializzazione" sono state sostituite dalle parole "l'utilizzo, in sostituzione di materiali da cava," ad opera del comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 3 del 2023.
[8] Il comma 8 ter dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 25 del 2021.
[9] Il comma 4 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2024.
[10] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 5 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 del 2024.
[11] Nel comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali" sono state aggiunte le seguenti: ", da applicarsi una sola volta per ogni singolo bacino estrattivo" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2023.
[12] Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "delimitazione dei bacini riportati dal PRAE " sono state aggiunte le seguenti: "con eventuali ampliamenti di estensione non superiore al 10 per cento della superficie del bacino stesso;" ad opera del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2023.
[13] Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 le parole "o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE" sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2023.
[14] Al termine del comma 4 dell'articolo 7 sono state aggiunte le parole "Sono altresì fatti salvi gli interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, volti a mitigare criticità idrauliche delle aste fluviali e gli interventi di rinaturazione o riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua che comportano asportazioni di materiali litoidi, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4." ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 del 2023.
[15] Il comma 4 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 100 della legge regionale 3 del 2023.
[16] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "e salvaguarda le tempistiche più garantiste" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 del 2020.
[17] Il comma 6 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale 13 del 2020.
[18] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "esercitano le funzioni" sono state sostituite dalle parole "possono esercitare le funzioni" ad opera del comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 16 del 2017.
[19] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "900.000 metri cubi" sono state sostituite dalle parole "500.000 metri cubi" ad opera del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 25 del 2021.
[20] Nel comma 2 dell'articolo 13 le parole "garantendo almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate" sono state sostituite dalle parole "disponibili in un'ottica di riuso e di economia circolare, mirando ad attenuare gli impatti ambientali e le esternalità del settore delle costruzioni in conformità con gli indirizzi europei." ad opera del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 25 del 2021.
[21] Il comma 2 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 25 del 2021.
[22] Il comma 2 ter dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 25 del 2021.
[23] Nel comma 3 dell'articolo 13 dopo le parole "nel rispetto della percentuale" sono state inserite le parole "e della tipologia " e dopo le parole "di cui al comma 2" sono state inserite le parole ", 2 bis e 2 ter ad opera del comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale 25 del 2021.
[24] Il comma 4 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 54 della legge regionale 25 del 2021.
[25] Il comma 5 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 25 del 2021.
[26] Il comma 2 bis dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale 16 del 2017.
[27] Nel comma 4 dell'articolo 17 le parole ", aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 25 del 2021.
[28] Il comma 10 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2018.
[29] Il comma 11 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2018.
[30] Il comma 5 dell'articolo 26 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 15 del 2020.
[31] Nella lettera b) del comma 6 dell'articolo 26 le parole "o in zone naturali di salvaguardia" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 del 2020.
[32] Nella lettera c) del comma 6 dell'articolo 26 le parole "o ricadenti in zone naturali di salvaguardia:" sono state inserite ad opera del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 15 del 2020.
[33] La lettera d bis) del comma 6 dell'articolo 26 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 25 del 2021.
[34] Nel comma 7 dell'articolo 26 sono state soppresse le parole "e gli enti di gestione delle aree protette" ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 del 2019.
[35] Il comma 8 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 15 del 2020.
[36] Il comma 8 ter dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 15 del 2020.
[37] La lettera b) del comma 10 dell'articolo 26 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 del 2023.
[38] Il comma 10 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 16 del 2017.
[39] Nel comma 2 dell'articolo 27 le parole "e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 25 del 2021.
[40] Il comma 3 bis dell'articolo 28 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 del 2020.
[41] Nel comma 3 dell'articolo 34 dopo le parole "nel rispetto delle norme di sicurezza" è inserita la parola "mineraria" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 10 del 2024.
[42] Nel comma 4 dell'articolo 36, dopo le parole "50 per cento." sono state inserite le parole "Spettano, altresì, alla Regione anche i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 37, comma 5, nella misura del 50 per cento." ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 20 del 2018.
[43] Il comma 9 dell'articolo 36 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 15 del 2020.
[44] Il comma 1 bis dell'articolo 37 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 25 del 2021.
[45] Nel comma 5 dell'articolo 37 le parole "Per le sanzioni di cui al comma 1 bis l'autorità competente è la provincia o la Città metropolitana di Torino." sono state inserite ad opera del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 25 del 2021.
[46] La lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 39 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 25 del 2021.
[47] La lettera b ter) del comma 3 dell'articolo 39 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 25 del 2021.
[48] Al termine del comma 3 dell'articolo 42 sono state aggiunte le parole " L'autorizzazione viene rilasciata anche in deroga al limite di durata di cui all'articolo 19, comma 1 e per una durata coerente con i piani documentati di coltivazione del giacimento e in relazione alle necessità di approvvigionamento della medesima Veneranda Fabbrica, ed è esentata dalla presentazione di garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 33." ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19 del 2018.
[49] Il comma 6 dell'articolo 43 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 16 del 2017.
[50] Il comma 8 bis dell'articolo 43 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 82 della legge regionale 16 del 2017.