La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 14 le parole "non sono immediatamente rinominabili" sono state sostituite dalle parole "possono essere rinominati una sola volta" ad opera del comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 19 del 2018.
[2] Il comma 6 dell'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 153 della legge regionale 16 del 2017.
[3] Il comma 2 bis dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 19 del 2018.
[4] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 le parole "ad esclusione del comma 3 dell'articolo 20, che sarà abrogato dall'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 14, comma 5 della legge 132/2016" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 19 del 2018.