"Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".
(B.U. 16 giugno 2016, n. 24)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1.
Ai fini del supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, nonché per prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.
Art. 2.
(Modifica della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
)
1.
Dopo l'
articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente: "
(Interventi edilizi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali)
Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario fino a duecento metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali, da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi. Tali interventi devono essere realizzati in conformità delle norme igienico-sanitarie e regolamentari dei comuni sede dell'intervento.
Qualora non siano sufficienti le strutture di cui al comma 1, è ammessa l'installazione stagionale di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a centottanta giorni all'anno nei limiti di superficie di cui al comma 1.
Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati anche da società o associazioni di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali.
Gli interventi realizzati da enti pubblici o da associazioni convenzionate con gli enti medesimi possono prevedere analoghe installazioni anche oltre il limite di superficie di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre i duemila metri quadrati.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000 euro ad enti pubblici o associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4. ".
Art. 25 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 3.[1]
(Norma finanziaria)
1.
In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all' articolo 25 bis, comma 5 della l.r. 56/1977 , come inserito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma.
2.
Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 giugno 2016
Sergio Chiamparino
Note:
[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16 del 2016.