La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3) ;
Note:
[1] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 4 del 2018.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "2018-2020" sono state sostituite dalle parole "2020-2022" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 del 2020.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 17 le parole "euro 200.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 180.000,00" e le parole "bilancio di previsione 2020-2022" sono sostituite dalle parole "bilancio di previsione 2022-2024" ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 2022.
[4] L'articolo 19 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 del 2018.
[5] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2016.