"Bilancio di previsione finanziario 2016-2018".
(B.U. 07 aprile 2016, 2° suppl. al n. 14)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Norme per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011)
1.
In attuazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
, la Regione si adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.
2.
Al fine di assicurare l'autonomia contabile, il Consiglio regionale adotta i medesimi schemi di bilancio, i medesimi sistemi contabili e i medesimi principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel
d.lgs. 118/2011
.
Art. 2.
(Previsioni)
1.
Per l'esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
d.lgs. 118/2011
, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 19.710.863.899,60 e di cassa per euro 18.419.394.140,83 e spese in termini di competenza per euro 19.710.863.899,60 ed in termini di cassa per euro 18.419.394.140,83, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2.
Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
d.lgs. 118/2011
, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.574.768.496,13 e spese in termini di competenza per euro 18.574.768.496,13, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3.
Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2
d.lgs. 118/2011
, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.086.523.300,36 e spese in termini di competenza per euro 18.086.523.300,36, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 3.
(Allegati al bilancio)
1.
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a)
la nota integrativa (allegato 1) ;
b)
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c)
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d)
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e)
i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
f)
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 6);
g)
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h)
l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 8);
i)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
l)
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 10);
m)
l'elenco delle entrate e delle spese articolate in unità previsionali di base, ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (allegato 11);
n)
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 12);
o)
il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 13);
p)
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
q)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 15);
r)
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 16).
Art. 4.
(Accordi di programma)
1.
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2.
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma sentita la commissione consiliare competente.
Art. 5.
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1.
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.
2.
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 6.
(Fondi speciali)
1.
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono iscritti i seguenti fondi:
a)
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b)
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.
2.
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 7.
(Fondi per la reiscrizione dei residui perenti)
1.
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono approvati i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.
2.
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 8.
(Fondi rischi per sentenze)
1.
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono iscritti il fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 ed il fondo rischi per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - Trasferimenti alle province.
2.
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 9.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1.
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 è iscritto un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sui singoli capitoli di spesa, con uno stanziamento pari a euro 2.694.849.652,97.
2.
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 10.
(Variazioni)
1.
Ferme restando le variazioni di cui agli articoli precedenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 51 del d.lgs. 118/2011
, provvede mediante provvedimento amministrativo alle seguenti ulteriori variazioni:
a)
istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b)
variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c)
variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
d)
variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e)
variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
f)
variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
g)
variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
h)
variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
i)
variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
2.
In fase di prima applicazione dei principi contabili previsti dal
d.lgs. 118/2011
, sono consentite, mediante deliberazione del Consiglio regionale, variazioni compensative tra le diverse unità di voto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 al fine di garantire la massima coerenza dei capitoli con le differenti tipologie e categorie delle entrate e con le differenti missioni, programmi e macroaggregati delle spese.
Art. 11.
(Comunicazioni relative alle politiche di bilancio adottate dalla Giunta regionale)
1.
La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente le modifiche attuate con provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ne fa oggetto di una comunicazione mensile alla commissione stessa.
Art. 12.
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1.
In applicazione di quanto previsto dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2.
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'
articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13
(Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 13.
(Modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili)
1.
Anche al fine di dare attuazione all'
articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011
in merito agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, la riscossione dei crediti certi ed esigibili può essere effettuata in fase di ordinazione delle spese, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da trasferimenti o assegnazioni a specifica destinazione.
2.
La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 1.
Art. 14.
(Restituzione depositi cauzionali introitati in anni pregressi)
1.
Le somme accertate ed incassate a titolo di deposito cauzionale, che non trovano impegno di spesa tra le partite di giro, sono iscritte per la restituzione su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spesa per la restituzione depositi cauzionali introitati in anni pregressi" con uno stanziamento di euro 200.000,00 per l'anno finanziario 2016 che trova copertura finanziaria nella missione 1, programma 01.03, del bilancio di previsione finanziaria 2016-2018.
Art. 15.
(Stanziamenti di residui e cassa)
1.
Gli allegati di cui all'articolo 3 sono variati negli stanziamenti di residui e cassa, rispettivamente per titoli e tipologie dell'entrata e per missioni, programmi e titoli dell'uscita, secondo le previsioni di cui all'allegato B della presente legge.
Art. 16.
(Fondi per la gestione ittica)
1.
Le entrate derivanti dalle tasse di rilascio delle licenze di pesca, introitate negli appositi capitoli del bilancio regionale, sono iscritte nei capitoli di spesa, istituiti nella missione di competenza, relativi alle materie della gestione ittica, quali:
a)
contributi alle province, alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale per interventi e iniziative concernenti la protezione dell'ambiente ai fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia;
b)
contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;
c)
trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.
Art. 17.
(Servizio Comunic@Ens)
1.
La Regione, nel rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, concede per gli anni 2016-2018 al Consiglio regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), associazione di tutela delle persone con disabilità uditiva rappresentativa a livello nazionale e dotato di sedi regionali, un contributo volto alla realizzazione del "Servizio Comunic@Ens" per il territorio regionale piemontese al fine di garantire il superamento delle barriere attraverso un sistema complesso di comunicazione che, mediante l'utilizzo di apparecchi con sistema di codifica audio multicanale, di un servizio dedicato con messaggi brevi e con interscambio in tempo reale nonché di un servizio di telesoccorso e teleassistenza, consenta alle persone non udenti di mettersi in contatto e dialogare con quelle udenti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce al Consiglio regionale dell'ENS, per la prosecuzione del progetto "Servizio Comunic@Ens" regionale sul territorio piemontese, un contributo annuo pari a euro 252.000,00, che trova copertura finanziaria nella missione 12, programma 12.07, del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 18.
(Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Piemonte)
1.
Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee è istituito, con deliberazione della Giunta regionale ed in conformità a quanto previsto all'
articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di stabilità 2016), l'Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Piemonte, avente ad oggetto esclusivo la gestione di tali interventi, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.
2.
Sono trasferiti all'Organismo strumentale di cui al comma 1 tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3.
Il patrimonio dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l'organismo si avvale dei beni e del personale della Regione, che garantisce l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo per gli interventi europei.
4.
Per la gestione dell'Organismo strumentale di cui al comma l sono istituiti un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo ed un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.
5.
La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma l, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo strumentale ed individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 19.
(Aumento di capitale di Finpiemonte S.p.A.)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a sottoscrivere, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di curo, aumenti di capitale di Finpiemonte S.p.A., nella sua qualità di finanziaria regionale operante, quale società strumentale a sostegno dello sviluppo economico e sociale della ricerca e della competitività del territorio piemontese, nel quadro delle direttive, degli indirizzi e della programmazione regionale, al fine di consentirne il rafforzamento patrimoniale ed il mantenimento della qualifica di intermediario finanziario iscritto al nuovo albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell'
articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2.
Le direttive e gli indirizzi della programmazione regionale, di cui al comma 1, hanno valenza triennale e sono definiti con apposita deliberazione del Consiglio regionale che approva eventuali aggiornamenti annuali in coincidenza con la legge di bilancio.
3.
A copertura degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è utilizzata la liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., in restituzione alla Regione, risultante dalla gestione dei fondi presso essa costituiti ed indicati nelle leggi regionali di cui all'allegato C della presente legge.
4.
La deliberazione di cui al comma 1, avente carattere annuale, è adottata, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con il quadro economico-finanziario regionale e ricomprende successivi rientri di liquidità che si registrano sui medesimi fondi fino al 31 dicembre 2021.
5.
Gli atti posti in essere da Finpiemonte S.p.A. in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione e de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Art. 20.
(Contributo per il recupero energetico dei rifiuti di provenienza extraregionale)
1.
Il contributo di cui all'
articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164
, è determinato nella misura di euro 20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico con operazione autorizzata R1.
2.
Con propria deliberazione la Giunta regionale provvede a definire i termini e le modalità di versamento e le altre norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3.
I proventi derivanti dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono introitati ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016, con la denominazione "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (
articolo 35, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164
)" con lo stanziamento di euro 400.000,00.
4.
Nello stato di previsione della spesa, alla missione 9, programma 09.03, è istituito con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016 e con vincolo al capitolo d'entrata, il capitolo con la denominazione "Finanziamenti a soggetti pubblici per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e per le altre finalità di cui all'
articolo 35, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, 133
, convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164
," con lo stanziamento di 400.000, 00 euro, da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.
Art. 21.
(Trasferimenti all'Ente di gestione dei Sacri Monti per il sostegno del Sacro Monte di Oropa)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a destinare sul capitolo 169972, di cui alla missione 9, programma 09.05, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, risorse finanziarie per un ammontare di euro 150.000,00 finalizzate alla copertura degli oneri per la gestione corrente del Sacro Monte di Oropa, a fronte di specifica autonoma rendicontazione.
Art. 22.
(Anticipazioni a SCR-Piemonte S.p.A. delle spese per la realizzazione dell'interconnesione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo)
1.
Per consentire la realizzazione dell'interconnnesione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo, per la quale SCR-Piemonte S.p.A. opera come mandatario senza rappresentanza, la Regione eroga un'anticipazione di importo idoneo a consentire a SCR la gestione di cassa, in rapporto alla previsione di spesa annua comunicata dalla stessa entro il mese di giugno dell'anno finanziario precedente.
2.
SCR-Piemonte S.p.A. provvede a rimborsare le risorse finanziarie di cui al comma 1, ricevute a titolo di anticipazione, alla fine di ciascun esercizio finanziario.
3.
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione dell'entrata, al titolo III, tipologia 500, categoria 4050300, è istituito il capitolo denominato "Restituzione da parte di SCR-Piemonte S.p.A. dell'anticipazione per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo" e, nello stato di previsione della spesa, alla missione 10, programma 10.05, macroaggregato 203, è istituito il capitolo denominato "Anticipazione a SCR-Piemonte S.p.A. per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo", entrambi con la dotazione finanziaria di euro 15.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.
Art. 23.[1]
(...)
Art. 24.
(Modifiche alla legge regionale 34/2004)
1.
All'alinea del comma l dell'
articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
intervento concesso
intervento indebitamente fruito
2.
La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 34/2004 è abrogata.
Art. 25.
(Modifiche alla legge regionale 19/2007)
1.
Dopo il
comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte S.p.A.). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)), è aggiunto il seguente: "
Ai fini di un'appropriata contabilizzazione nel bilancio di SCR-Piemonte S.p.A., il trasferimento di cui al comma 3 bis viene utilizzato per il rimborso della rata di mutuo dovuto ed è contabilizzato, per la parte capitale corrispondente, quale riduzione del credito verso la Regione relativamente a quanto SCR-Piemonte S.p.A. ha realizzato per incarico della Regione stessa anteriormente a quanto previsto dall'
articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015). Un importo pari al credito iscritto a tale titolo al 31 dicembre 2015 da SCR-Piemonte S.p.A. è rilevato come debito nello stato patrimoniale della Regione. ".
3 ter.
Art. 26.
(Modifiche alla legge regionale 11/2012)
1.
Al
comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
sono assegnati
per almeno un quinquennio
2.
Il comma 5 dell'articolo 11 della 1.r. 11/2012 è abrogato.
Art. 27.
(Modifiche alla legge regionale 1/2014)
1.
L'
articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente: "
(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020).
Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.
È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2020 come da allegato B della presente legge.
La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato B del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa, da istituire nella missione 16, programma 16.01, denominato''Somme da versare all'organismo pagatore a titolo di quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Regolamento UE n. 1305/2013''. Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 è pari ad euro 26.000.000,00 per ciascuna annualità.
Alla copertura della quota di compartecipazione regionale di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2016 con le risorse di cui all'articolo 8 e con le risorse di cui al titolo I, tipologia 101 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e per gli anni successivi, fino al 2020, vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF.
E' adottato il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2014-2020 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015, come indicato dall'allegato C della presente legge. ".
Art. 9.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 28.
(Disposizioni finali)
1.
Le modifiche apportate all'
articolo 12 della l.r. 34/2004
ad opera delle disposizioni di cui all'articolo 24 della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della 1.r. 34/2004, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
2.
Gli incentivi annuali determinati a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione nell'anno 2015 sono erogati a tali comuni nel solo caso in cui risultino essere più favorevoli rispetto a quelli rideterminati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della 1.r. 11/2012, come modificato dall'articolo 26 della presente legge.
Art. 29.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a)
l'
articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1
(Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);
b)
il
comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23
(Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56
'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ');
c)
i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'
articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 aprile 2016
Sergio Chiamparino
Allegato 1
Allegato 3
Allegato 9
Allegato 14
Allegato 15
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3) ;
Allegato 18
Allegato 19
Allegato 20
Allegato 21
Note:
[1] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2016.