"Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)".
(B.U. 04 febbraio 2016, n. 5)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica dell'
articolo 7 bis della legge regionale 18 giugno 2007 n. 14
)
1.
L'
articolo 7 bis della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie) è sostituito dal seguente: "
(Costituzione in giudizio)
La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'
articolo 56, comma 2 lettera e) dello Statuto , valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.
É fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del
codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'
articolo 416-bis del codice penale .
La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del
codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'
articolo 416-bis del codice penale .
La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio piemontese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.
La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge. ".
Art. 7 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 gennaio 2016
Sergio Chiamparino