Legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2016  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica".
(B.U. 22 gennaio 2016, 1° suppl. al n. 3)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è sostituito dal seguente: "
1.
L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1.2 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente: "
1.
Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:
a)
al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;
b)
al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;
c)
ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;
d)
ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite, è determinata in 750,00 euro;
e)
ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 600,00 euro.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1.3 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente: "
1.
A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio.
".
Art. 4. 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente: "
Art. 2.
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)
1.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione:
a)
provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale;
b)
individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonché le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attività istituzionale.
2.
L'Ufficio di Presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni istituzionali, ivi compresa la comunicazione istituzionale, che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso.
".
Art. 5. 
(Modifiche in materia di indennità di fine mandato)
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Ammontare dell'indennità di fine mandato) è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Ammontare dell'indennità di fine mandato)
1.
L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.
2.
Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.
3.
Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.
".
2. 
L'articolo 1.4 della l.r. 10/1972 è abrogato.
Art. 6. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), è inserito il seguente: "
3 bis.
Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 2.500.000 euro; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 600.000,00 euro.
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) è sostituito dal seguente: "
4.
Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato è rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell'organo politico. L'importo complessivo del trattamento economico lordo annuo e degli oneri a carico dell'amministrazione non può superare il limite di 100.000,00 euro.
".
Art. 8. 
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Trattamento economico)
1.
Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.
2.
Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.
".
Art. 9. 
(Destinazione dei risparmi)
1. 
I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono destinati a finanziare politiche inerenti la coesione sociale, il servizio civile, il terzo settore e le politiche per la famiglia.
Art. 10. 
(Norma transitoria)
1. 
Dall'entrata in vigore della presente legge fino al termine della X legislatura, le risorse finanziarie di cui all' articolo 1, comma 3, della l.r. 39/1998 non possono eccedere i seguenti importi complessivi annui:
a) 
relativamente all'anno 2016, l'importo di 3.132.694,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 751.736,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;
b) 
dal 1 gennaio 2017, l'importo di 2.800.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale e l'importo di 675.000,00 euro per il personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale;
c) 
(...)
[1]
2. 
(...)
[2]
2 bis. 
(...)
[3]
Art. 11. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 12. 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° febbraio 2016, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 7 entrano in vigore a decorrere dalla XI legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 2016
Sergio Chiamparino

Note:

[1] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 16 del 2017.

[2] Il comma 2 dell'articolo 10 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 16 del 2017.

[3] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 99 della legge regionale 16 del 2017.