La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 2 dell'articolo 10 le parole "è possibile derogare il limite di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della l.r. 39/1998 , fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale" sono state sostituite dalle parole "è possibile derogare il limite di cui all'articolo 1, commi 5 e 5 bis, della l.r. 39/1998 e di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)." ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 del 2016.
[2] Il comma 2 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 19 del 2016.