Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2015  ( Versione vigente )
"Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015".
(B.U. 26 marzo 2015, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Proroga esercizio provvisorio)
1. 
L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2015, stabilita dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015) sino al 31 marzo 2015, è prorogata al 30 aprile 2015 limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, come contenuti nel disegno di legge regionale n. 84 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017), approvato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2014 e come integrati dalle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale in data 2 e 9 marzo 2015.
2. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e le somme iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), ripartite prioritariamente tra le province, al fine di garantirne la continuità dell'esercizio. Non sono, altresì, soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti necessari a finanziare la spesa nei limiti di euro 12.000.000,00 riferita a prestazioni assistenziali erogate dalle aziende sanitarie di cui non è riconosciuto il finanziamento col fondo sanitario nazionale, nonché le spese relative ai capitoli 137950 e 186421 dell'UPB A12001 e al capitolo 140699 dell'UPB A20101 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 84 e nelle variazioni approvate dalla Giunta regionale in data 2 e 9 marzo 2015.
4. 
L'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale in data 9 marzo 2015, concernenti l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all' articolo 6 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità.
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2015
Sergio Chiamparino