Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015  ( Versione vigente )
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie".
(B.U. 31 dicembre 2015, 1° suppl. al n. 52)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. 
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati a fine esercizio definiti con la legge regionale 1° dicembre 2015, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'allegato A alla presente legge.
Art. 2. 
(Residui attivi e passivi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui)
1. 
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 sono rideterminati al 1° gennaio 2015 e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1-2498 (Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell' articolo 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011 ), ai sensi dell' articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 ). Le differenze fra l'ammontare dei residui rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario e l'ammontare dei residui del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 sono rappresentate nell'allegato B alla presente legge.
Art. 3. 
(Disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2014)
1. 
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, pari a euro 1.264.190.043,82, come indicato all' articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2015 , è riassorbito nei dieci esercizi successivi, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 118-45411 (Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 come rilevato dal rendiconto generale per l'anno finanziario 2014, ai sensi dell' articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 ), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075 (Modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015), adottata ai sensi dell' articolo 9, comma 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 .
[1]
2. 
Il disavanzo aggiuntivo pari ad euro 4.579.465.126,36, di cui all' articolo 5, comma 1, della l.r. 25/2015 , è riassorbito come indicato all'allegato C della presente legge, secondo quanto previsto nei successivi articoli da 5 a 12.
Art. 4. 
(Riderminazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui)
1. 
Il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell' articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 , quantificato in euro 3.417.171.983,43 come da deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1-2498 comprende gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 75.307.838,00, al fondo residui perenti per euro 69.236.810,62, al fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 per euro 57.971.163,00 e al fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province per euro 49.832.079,34.
2. 
Il maggior disavanzo di cui al comma 1 , ai sensi dell' articolo 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno 2 aprile 2015, è riassorbito in trenta esercizi.
3. 
L'eccedenza delle entrate di parte corrente accertate e reimputate rispetto agli impegni di parte corrente reimputati, pari ad euro 289.017.507,44, così come definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-2498 del 2015, è interamente destinata alla copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario anzichè al finanziamento di nuove spese, così come previsto dal principio contabile della contabilità finanziaria 4.2 allegato al d.lgs. 118/2011 .
4. 
Le ulteriori modalità di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario sono definite nella deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 119-45412 (Piano di rientro dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ), adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno 2 aprile 2015 e modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075.
[2]
Art. 5. 
(Residui perenti)
1. 
La quota parte di debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi prevista dall' articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 25/2015 pari ad euro 900.000.000,00 non risulta da iscrivere in quanto assunta dal Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione.
2. 
La restante quota di debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi pari ad euro 69.236.810,62 trova integrale copertura finanziaria nel fondo residui perenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 .
Art. 6. 
(Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10)
1. 
L'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 25/2015 trova copertura finanziaria nel fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 di cui al comma 1 dell'articolo 4 , per l'importo di euro 57.971.163,00.
Art. 7. 
(Passività pregresse per trasporto pubblico locale)
1. 
Le passività pregresse per il trasporto pubblico locale, pari ad euro 182.033.364,64, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 25/2015 sono assunte per euro 132.033.364,64 dal Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione.
2. 
La rimanente quota di passività pregresse, pari euro 50.000.000,00, trova copertura negli stanziamenti iscritti nell'Unità previsionale di Base (UPB) A1809A1 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 finanziati ai sensi dell' articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 .
Art. 8. 
(Altri debiti latenti)
1. 
Gli altri debiti latenti, pari ad euro 108.382,182,56, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera d) della l.r. 25/2015 sono assunti per euro 97.895.594,34 dal Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione.
2. 
La rimanente quota degli altri debiti latenti, pari ad euro 10.486.588,22, trova copertura finanziaria negli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2015 così come previsto dall' articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017).
Art. 9. 
(Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2015)
1. 
In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2015, l'importo previsto dall' articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 25/2015 , pari ad euro 49.832.079,34 trova completa copertura nel fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province di cui al comma 1 dell'articolo 4 .
Art. 10. 
(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2015)
1. 
In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015, ed in applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 10 dell' articolo 1 del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, quale risultante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all' articolo 4 , include una quota vincolata per euro 3.039.313.910,92, pari all'importo delle risorse non stanziate nel Titolo III della spesa relativa alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013 , accertate all' articolo 5, comma 1, lettera f), della l.r. 25/2015 , e assunte dal Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione con proprio decreto 31 gennaio 2015, n. 1.
2. 
Il fondo vincolato di cui al comma 1 è incrementato per il valore delle anticipazioni di liquidità acquisite nel 2015 dal medesimo Commissario straordinario ai sensi del d.l. 35/2013 e destinate al pagamento di debiti della Regione Piemonte.
3. 
Nel bilancio di previsione 2016 è iscritto in entrata un fondo vincolato pari agli importi di cui ai commi 1 e 2, ed in spesa un importo di pari ammontare, al netto del contributo erogato ai sensi dell' articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'). Nei bilanci di previsione degli esercizi successivi è iscritto in entrata un fondo vincolato pari al fondo iscritto in spesa nell'esercizio precedente e in spesa un fondo di pari ammontare al netto del contributo erogato ai sensi dell' articolo 1, comma 456, della l. 190/2014 .
Art. 11. 
(Economie vincolate sanità)
1. 
Le economie vincolate derivanti da trasferimenti statali per sanità pari ad euro 141.117.947,57 di cui all' articolo 5, comma 1, lettera g) della l.r. 25/2015 non risultano da iscrivere in quanto assunte dal Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione.
Art. 12. 
(Eccedenza accertamenti POR FESR)
1. 
L'eccedenza degli accertamenti relativi al POR FESR, pari ad euro 31.577.967,71, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera h) della l.r. 25/2015 , trova copertura finanziaria per gli importi effettivamente dovuti negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
Art. 13. 
(Variazione del bilancio finanziario annuale)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 sono autorizzate, ai sensi degli articoli 50 e 51 del d.lgs 118/2011 e dei commi 2 e 3 dell' articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato D.
Art. 14. 
(Variazioni del bilancio finanziario pluriennale)
1. 
Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2016 e 2017 sono autorizzate, ai sensi degli articoli 50 e 51 del d.lgs. 118/2011 e dei commi 2 e 3 dell' articolo 23 della l.r. 7/2001 , gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, riportati nell'allegato E.
Art. 15. 
(Finanziamento delle funzioni conferite alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
1. 
È autorizzata l'erogazione alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a valere sulla quota spettante per gli anni 2016, 2017 e 2018, del contributo per la gestione delle specifiche funzioni ad essa conferite, di un importo di euro 3 milioni da iscriversi nell'ambito dell'UPB A1301A1 del bilancio di previsione per l'anno 2015.
2. 
La copertura finanziaria per l'anno 2015 è assicurata mediante prelievo di pari ammontare dalla UPB A1101A1 del bilancio di previsione per l'anno 2015.
Art. 16. 
(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2015 in riferimento alla Provincia di Alessandria)
1. 
È autorizzata l'erogazione alla provincia di Alessandria, a valere sulle somme spettanti per gli anni 2016 e 2017, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2015, di un importo di euro 4.349.890.99 da iscriversi nell'ambito dell'UPB A1301A1 del bilancio di previsione per l'anno 2015.
2. 
La copertura finanziaria per l'anno 2015 è assicurata mediante prelievo di pari ammontare dal fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 di cui alla UPB A1101A1 del bilancio di previsione per l'anno 2015.
Art. 17. 
(Canone di locazione finanziaria del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali)
1. 
In relazione al previsto quadro economico e al "Contratto di locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte", è autorizzata l'assunzione di un canone annuale di durata ventennale per un importo stimabile di euro 18.000.000,00, ferme restando le rideterminazioni correlate all'andamento del tasso di riferimento previsto contrattualmente.
2. 
Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 9 milioni, pari alla prima rata semestrale massima posticipata, e per l'anno 2017 la spesa di euro 18 milioni, pari alla rata massima annuale.
3. 
La copertura finanziaria per gli anni 2016 e 2017 è assicurata con le risorse di cui all'UPB A120002 del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017.
Art. 18. 
(Rinvio adozione bilancio consolidato)
1. 
Ai sensi dell' articolo 11 bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011 , l'adozione del bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2016, è rinviata all'anno 2017.
Art. 19. 
(Sostegno finanziario alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico)
1. 
È istituita, a partire dal 2016, una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato.
2. 
Le domande di aiuto per il contributo regionale possono essere presentate anche avvalendosi degli organismi di difesa di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite.
3. 
Il contributo regionale può essere erogato in acconto fino al 90 per cento di quanto concesso ed il restante saldo a seguito di istruttoria sulla rendicontazione presentata dagli organismi di difesa.
4. 
Sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonchè i conseguenti atti applicativi.
5. 
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo annuale di euro 2 milioni.
6. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5 si provvede con i fondi iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) A1101A1 del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017.
Art. 20. 
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 )
1. 
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), è inserito il seguente: "
Art. 14 bis
(Controllo societario e di gestione e obbligo di certificazione del bilancio)
1.
La Giunta regionale, annualmente, può attribuire al Collegio sindacale ulteriori funzioni di controllo rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, mediante la predisposizione di un piano che individua aree prioritarie oggetto di controllo, con relazioni periodiche sulle evidenze emerse.
2.
Al completamento del percorso attuativo della certificabilità, assistito e verificato dalle competenti strutture regionali e ministeriali, la Giunta regionale, con procedure ad evidenza pubblica, incarica, per la revisione dei bilanci, una primaria società di revisione iscritta al registro dei revisori presso il Ministero dell'economia e finanza.
".
Art. 21. 
(Modifica alla 1egge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 40 novies della l.r. 7/2001 , le parole "
tre anni
" sono sostituite dalle seguenti "
cinque anni
".
Art. 22. 
1. 
Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ') è sostituto dal seguente:
1 bis.
" Nei territori dei comuni ricompresi nel sito 'I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato ', inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione, fino all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento alle 'Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento a tali linee guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all' articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Il parere di cui al presente comma non è dovuto ove sussistano vincoli che richiedono autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi di parere vincolante di cui all' articolo 49, comma 7, della l.r. 56/1977 ."
.
Art. 23. 
1. 
Dopo il commma 2 bis dell' articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), è inserito il seguente: "
2 ter.
Le istanze presentate ai sensi della presente legge prima dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) sono istruite e definite sulla base del testo vigente alla data di presentazione.
".
Art. 24. 
1. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 25/2015 , la parola "
2012
" è soppressa.
Art. 25. 
(Norma transitoria)
1. 
Il Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo III bis della l.r. 7/2001 , in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, prosegue il suo mandato fino al compimento del quinquennio a decorrere dalla nomina.
Art. 26. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2015
Sergio Chiamparino

Allegato A 

(articolo 1)

Allegato B 

(articolo 2)

Allegato C 

(articolo 3)

Allegato D 

(articolo 13)

Allegato E 

(articolo 14)


Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 3 le parole "sette esercizi successivi " sono state sostituite dalle parole " dieci esercizi successivi" e dopo le parole "deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 118-45411 (Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 come rilevato dal rendiconto generale per l'anno finanziario 2014, ai sensi dell' articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 )," sono state aggiunte le parole "come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075 (Modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015)," ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 2015.

[2] Nel comma 4 dell'articolo 4 le parole " e modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2015, n. 121-46075." sono state aggiunte ad opera dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 del 2015.