Legge regionale n. 27 del 24 dicembre 2015  ( Versione vigente )
"Istituzione del Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo".
(B.U. 24 dicembre 2015, 1° suppl. al n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del Comune di Campiglia Cervo)
1. 
È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo, San Paolo Cervo, in Provincia di Biella.
2. 
Il territorio del Comune di Campiglia Cervo è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni originari di Campiglia Cervo, Quittengo, San Paolo Cervo, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).
Art. 2. 
(Decadenza organi e nomina commissario)
1. 
Alla data di istituzione del Comune di Campiglia Cervo, i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.
2. 
Dalla data di istituzione del Comune di Campiglia Cervo e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
3. 
Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall' articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Art. 3. 
(Eventi successivi alla fusione)
1. 
Alla data di istituzione del Comune di Campiglia Cervo gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Campiglia Cervo le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Campiglia Cervo.
2. 
I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
3. 
I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 4. 
(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1. 
Il Comune di Campiglia Cervo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.
2. 
Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Campiglia Cervo.
3. 
Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.
4. 
Le risorse destinate, nell'anno di estinzione dei comuni originari, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Campiglia Cervo, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
Art. 5. 
(Sede del comune)
1. 
Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all' articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Campiglia Cervo è situata presso la sede dell'estinto Comune di Campiglia Cervo.
Art. 6. 
(Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale)
1. 
Gli organi del Comune di Campiglia Cervo, entro sei mesi dalla loro elezione approvano lo Statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. 
Lo Statuto del Comune di Campiglia Cervo prevede, ai sensi dell' articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000 , adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.
3. 
Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'originario Comune di Campiglia Cervo vigenti alla data del 31 dicembre 2015.
Art. 7. 
(Vigenza degli atti)
1. 
Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Campiglia Cervo.
2. 
Le determinazioni assunte dal commissario restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Campiglia Cervo.
Art. 8. 
(Delega alla Provincia di Biella)
1. 
I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Campiglia Cervo sono definiti dalla Provincia di Biella nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).
Art. 9. 
(Contributi regionali)
1. 
Ferma restando la contribuzione prevista per le fusioni dei comuni dalla normativa statale vigente, la Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti Locali).
Art. 10. 
(Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali)
1. 
Il Comune di Campiglia Cervo è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali derivanti dall' articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
Art. 11. 
(Disposizioni contabili)
1. 
Il Comune di Campiglia Cervo:
a) 
approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;
b) 
ai fini dell'applicazione dell' articolo 163 del d.lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai comuni estinti;
c) 
approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2. 
Il Comune di Campiglia Cervo può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il contributo una tantum al Comune di Campiglia Cervo, quantificato nell'anno finanziario 2016 in euro 121.400,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'Unità previsionale di Base (UPB) A1301A1, già UPB A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima UPB.
2. 
Per il contributo annuale al Comune di Campiglia Cervo stimato, a partire dall'esercizio finanziario 2016, per ciascun anno delle cinque annualità, in euro 287,83 in termini di competenza, ricompreso nell'ambito dell'UPB A1301A1, già UPB A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima UPB.
Art. 13. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2015
Sergio Chiamparino