Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015  ( Versione vigente )
"Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".
(B.U. 29 ottobre 2015, 2° suppl. al n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità ed oggetto)
1. 
In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata nell' articolo 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
2. 
La presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata.
3. 
La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli articoli 117 e118 della Costituzione.
4. 
Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede:
a) 
la riallocazione delle funzioni conseguente alla l. 56/2014 ;
b) 
la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta;
c) 
la specificazione del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino;
d) 
l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i comuni.
Art. 2. 
(Funzioni delle province)
1. 
Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.
2. 
A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, esercitano tali funzioni in forma singola.
[1]
2 bis. 
Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima.
[2]
3. 
(...)
[3]
4. 
Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all' articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall' articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.
Art. 3. 
(Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:
a) 
ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
b) 
ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
c) 
ambito 3: Cuneese.
2. 
I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.
3. 
Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente dalle province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. L'intesa può individuare, per motivate ragioni di efficienza organizzativa e di garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, funzioni che, in ragione della loro peculiarità, sono gestite singolarmente.
4. 
Mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le province interessate,possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpando due o più ambiti territoriali individuati al comma 1.
5. 
L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province entro la data del 28 febbraio 2017, previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province. In caso di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l'intesa da parte di una o più province, la Giunta regionale provvede con deliberazione a sancire la mancata intesa e stabilire la data da cui decorre la gestione delle funzioni di cui all'articolo 2 da parte della Regione.
[4]
6. 
Le province danno attuazione all'intesa entro un mese dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni. Su richiesta delle province, la Regione garantisce l'assistenza tecnica nella definizione del piano di organizzazione delle funzioni e dei servizi.
7. 
Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l'intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell'intesa quadro di cui al comma 3.
8. 
La decorrenza dell'esercizio in forma associata delle funzioni è stabilita nell'intesa di cui al comma 5.
9. 
Nelle more dell'approvazione degli accordi di cui al comma 6, le funzioni di cui all'articolo 2 sono gestite dalle province singolarmente.
10. 
Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia, mediante apposita convenzione, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.
11. 
Le funzioni confermate ai sensi degli articoli 2 e 5 in capo alle province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile, sono esercitate dalle stesse in forma singola.
Art. 4. 
(Ruolo della Città metropolitana di Torino)
1. 
La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.
2. 
La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.
3. 
Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.
Art. 5. 
(Funzioni della Città metropolitana)
1. 
La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall' articolo 1, comma 44 della l. 56/2014 , le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2.
2. 
Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:
a) 
in materia di foreste, le funzioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
b) 
in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).
3. 
Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:
a) 
in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000 ;
b) 
in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 
In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.
5. 
La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000 .
Art. 6.[5] 
(...)
Art. 7. 
(Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica)
1. 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 90 della l. 56/2014 , le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;
b) 
la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.
3. 
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).
Art. 8. 
(Funzioni riallocate in capo alla Regione)
1. 
Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).
2. 
Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.
3. 
Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all'individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. 
Con regolamento adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sono definite le modalità con cui è garantita la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi del presente articolo.
5. 
Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell'ambito degli organismi di concertazione vigenti.
Art. 9. 
(Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
1. 
In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell' articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015 , in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:
a) 
in materia di foreste:
1) 
predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all' articolo 10 della l.r. 4/2009 ;
2) 
definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all' articolo 25 della l.r. 4/2009 , nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;
3) 
approvazione del piano forestale aziendale di cui all' articolo 11 della l.r. 4/2009 ;
b) 
in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della l.r. 29/2009 ;
c) 
in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all' articolo 9 della l.r. 63/1995 .
2. 
È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 , delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.
3. 
Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:
a) 
(...)
[6]
b) 
in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a ''Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave '' approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016.
[7]
4. 
La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.
Art. 10. 
(Accordi per il trasferimento delle risorse)
1. 
Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.
2. 
Nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall' articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 , la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all' articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 , la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all' articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 . L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale.
3. 
Ai fini della determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento, nell'ambito delle risorse complessive a copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 12, comma 4, ad una percentuale, stabilita nell'ambito dell'accordo, pari al 10 per cento della spesa direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto alle medesime attività.
4. 
La Regione concorre annualmente alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente per una percentuale massima del 40 per cento della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015 dalle province e dalla Città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi.
5. 
In attuazione dell' articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, la Regione, nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2, individua entro il 15 novembre 2015 il contingente numerico del personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale connesse a tali funzioni e ne quantifica la spesa a carico dell'ente.
6. 
Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale ed al Ministero dell'Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell'accordo quadro di cui al comma 2.
Art. 11. 
(Decorrenza delle funzioni)
1. 
La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 8, 9 e dell'articolo 10, commi 3 e 5 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 10, comma 6, e comunque entro il 1° gennaio 2016.
[8]
Art. 12. 
(Trasferimento del personale nei ruoli regionali)
1. 
Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall' articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014 , con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. 
È escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai sensi dell' articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015).
3. 
Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.
4. 
Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali.
5. 
Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.
6. 
La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell' articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
7. 
Al personale trasferito relativamente alle funzioni riallocate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo.
8. 
La Giunta regionale, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della l. 56/2014 , con propria deliberazione provvede alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.
9. 
La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.
10. 
Ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d) del d.p.c.m. 26 settembre 2014 , la Regione subentra nell'eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.
11. 
Ai fini dell'osservanza dei vincoli assunzionali derivanti dall'attuazione dei programmi operativi finalizzati al riequilibrio economico finanziario, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale).
Art. 13. 
(Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)
1. 
I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10.
2. 
Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.
3. 
La Regione, a partire dalla data di cui all'articolo 11, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.
4. 
La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell'attribuzione o della delega di funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 5, commi 2 e 3, lettera b), e all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
[9]
5. 
In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
6. 
In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013.
[10]
6 bis. 
In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, già avviati entro la data di cui all'articolo 11.
[11]
6 ter. 
Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6 bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria, i procedimenti avviati, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
[12]
7. 
Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5, 6 e 6 bis restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 10.
[13]
7 bis. 
Gli accordi di cui all'articolo 10 individuano le attività istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonché i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera a tal fine funzionalmente anche per l'ente locale con ricadute sul relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina propria dell'ente locale interessato ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso.
[14]
8. 
In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non è stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario.
8 bis. 
(...)
[15]
Art. 14. 
(Razionalizzazione del patrimonio delle province)
1. 
In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.
Art. 15.[16] 
(...)
Art. 16. 
(Servizi per l'impiego)
1. 
Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all' articolo 15 del d.l. 78/2015 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , e nelle more della stipula della convenzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, la Regione individua nell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonché quelle di raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge medesima.
2. 
Sono confermate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u) della 1. 183/2014, da gestire con l'apporto tecnico delle competenti strutture della Giunta regionale.
3. 
Con successiva legge regionale si provvede ad adeguare la disciplina dell'Agenzia Piemonte Lavoro alle nuove funzioni.
Art. 17. 
(Società partecipate)
1. 
La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.
2. 
Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all' articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 .
3. 
Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.
Art. 18. 
(Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale)
1. 
La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale, riconoscendo in particolare il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.
2. 
A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.
3. 
Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le province, la Città metropolitana di Torino e le associazioni rappresentative degli enti locali, nell'esercizio della funzione fondamentale di cui all' articolo 1, comma 85, lettera d) della l. 56/2014 .
4. 
Il programma è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.
5. 
La Regione assicura l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.
Art. 19. 
(Potere sostitutivo)
1. 
A salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
2. 
Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.
3. 
Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell'ente locale interessato.
4. 
Qualora l'ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato.
5. 
I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
Art. 20.[17] 
(...)
Art. 21. 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 118 della Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.
2. 
Fino alla data stabilita ai sensi dell'articolo 11, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell' articolo 1, comma 89 della l. 56/2014 .
3. 
La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell'esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
4. 
Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell' articolo 77, comma 1, lettera a) della l.r. 44/2000 .
5. 
L'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'accordo previsto dall' articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 , opera quale sede di confronto per il monitoraggio del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 10. Per le stesse finalità la Giunta regionale assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.
6. 
La Giunta regionale provvede semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della presente legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale.
6 bis. 
I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all'articolo 13, comma 3, con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni.
[18]
Art. 22. 
(Norme di coordinamento)
1. 
A seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:
a) 
(...)
[19]
b) 
(...)
[20]
c) 
(...)
[21]
d) 
(...)
[22]
e) 
(...)
[23]
f) 
(...)
[24]
g) 
(...)
[25]
h) 
(...)
[26]
i) 
(...)
[27]
i bis) 
(...)
[28]
i ter) 
(...)
[29]
l) 
(...)
[30]
m) 
al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 , dopo le parole: "
Giunta regionale
", sono inserite le seguenti: "
previa consultazione dei consigli provinciali che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta di piano e
";
n) 
la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 31/2000 è sostituita dalla seguente: "
c)
fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge.
";
o) 
(...)
[31]
p) 
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 44/2000 , le parole: "
previo accordo con la medesima
" sono sostituite dalle seguenti "
sulla base di un accordo finalizzato alla definizione delle modalità di esercizio della funzione;
";
q) 
la lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente: "
a)
vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;
";
r) 
al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 4/2009 , le parole: "
Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree
" sono sostituite dalle seguenti "
La Città metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza
";
s) 
al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 4/2009 , le parole: "
delle comunità montane o delle province
" sono sostituite dalle seguenti "
degli enti di cui al comma 2
".
Art. 23. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
l' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590);
b) 
al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), le parole: "dalla Provincia e";
c) 
l'articolo 6 e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
e) 
(...)
[32]
f) 
al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 44/2000 , le parole: "ed energetico";
g) 
la lettera g) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 44/2000 ;
[33]
g bis) 
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 44/2000 le parole "alla Regione e".
[34]
o) 
la lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79); ".
[35]
o bis) 
alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2002 le parole "alla Regione e".
[36]
q) 
le lettere a), b), c), i) e k) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
r) 
alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 , le parole: "e dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge";
s) 
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);
t) 
alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 34/2008 , le parole: "e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica";
bb) 
all' articolo 25, comma 2 della l.r. 4/2009 , le parole: "e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale";
Art. 24. 
(Norma finanziaria)
1. 
Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.
2. 
(...)
[37]
3. 
Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.
4. 
In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.
Art. 25. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 2015
p. Sergio Chiamparino Il Vice Presidente Aldo Reschigna


Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2016.

[2] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2016.

[3] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[4] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "31 dicembre 2016" sono state sostituite dalle parole "28 febbraio 2017" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2016.

[5] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 del 2015.

[6] La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 26 del 2015.

[7] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 23 del 2016.

[8] Nel comma 1 dell'articolo 11 le parole "31 dicembre 2015" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2016 " ad opera del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 26 del 2015.

[9] Nel comma 4 dell'articolo 13 le parole "di cui all'articolo 2, commi 2 e 3" sono state sostituite dalle parole "di cui all'articolo 2, comma 2" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2016.

[10] Nel comma 6 dell'articolo 13 dopo le parole " singole province i ", sono state inserite le parole: " procedimenti relativi a " e le parole "Tali soggetti concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria." sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2016.

[11] Il comma 6 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2016.

[12] Il comma 6 ter dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2016.

[13] Nel comma 7 dell'articolo 13 le parole " ai commi 5 e 6" sono state sostituite dalle parole "ai commi 5, 6 e 6 bis" ad opera del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2016.

[14] Il comma 7 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2016.

[15] Il comma 8 bis dell'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[16] L'articolo 15 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 del 2016.

[17] L'articolo 20 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8 del 2016.

[18] Il comma 6 bis dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 26 del 2015.

[19] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[20] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[21] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[22] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[23] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[24] La lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[25] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[26] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[27] La lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[28] La lettera ibis) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[29] La lettera iter) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[30] La lettera l) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[31] La lettera o) del comma 1 dell'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[32] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera n del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.

[33] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 23 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 2016.

[34] La lettera gbis) del comma 1 dell'articolo 23 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 2016.

[35] La lettera o) del comma 1 dell'articolo 23 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 2016.

[36] La lettera obis) del comma 1 dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 2016.

[37] Il comma 2 dell'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.

[38] Nell'allegato A la voce 'Attività estrattive' è stata abrogata ad opera della lettera o) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.