Legge regionale n. 21 del 21 settembre 2015  ( Versione vigente )
"Disciplina del turismo naturista".
(B.U. 24 settembre 2015, n. 38)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell' articolo 117, comma quarto della Costituzione , promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista, quale pratica della nudità in comune, in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.
Art. 2. 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione promuove l'individuazione delle aree e favorisce la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate alla pratica del naturismo anche mediante gli interventi previsti dalle vigenti leggi regionali d'incentivazione del settore turistico.
Art. 3. 
(Tipologie di strutture naturiste)
1. 
Sono definite:
a) 
"strutture naturiste proprie", le strutture in cui è vietato indossare qualunque tipo di indumento;
b) 
"strutture miste", le strutture al cui interno sono dedicate aree alla pratica del naturismo.
Art. 4. 
(Aree pubbliche destinate al naturismo)
1. 
I comuni possono destinare alla pratica del naturismo spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici.
2. 
Le strutture destinate al turismo naturista nelle aree pubbliche sono scarsamente visibili, non inquinanti e rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti.
3. 
Le aree pubbliche di cui al comma 1 possono essere concesse in gestione ad imprese, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscono il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative, oppure lasciate alla libera e gratuita fruizione. La concessione individua l'eventuale canone dovuto dai soggetti gestori.
Art. 5. 
(Aree private destinate al naturismo)
1. 
L'attività volta alla pratica del naturismo può essere esercitata, con gestione unitaria e imprenditoriale, nelle seguenti aree private:
a) 
all'interno di strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche e di campeggi e villaggi turistici delimitando opportunamente specifiche aree ad esclusivo utilizzo dei naturisti o destinando all'attività naturista l'intera struttura ricettiva;
b) 
in aree ed altri ambienti all'aperto organizzati per favorire attività ludico-ricreative ed eventualmente per la sosta di caravan e autocaravan.
2. 
Le strutture destinate all'attività di cui al comma 1, nonché l'utilizzo delle aree e la realizzazione di manufatti, ad esclusione delle zone di demanio pubblico di cui all'articolo 4, sono assoggettate alle disposizioni previste in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e sono rispettose dell'ambiente.
Art. 6. 
(Avvio dell'attività)
1. 
Chiunque intende gestire un'attività volta alla pratica del naturismo presenta, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità telematica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.
2. 
La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
3. 
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a) 
dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all' articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 );
b) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 );
c) 
dei requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari ed ambientali previsti dalla normativa vigente.
4. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:
a) 
agli uffici comunali competenti e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
b) 
alla provincia, alla città metropolitana e all'Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.
5. 
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile all'interno della struttura copia della SCIA.
6. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.
Art. 7. 
(Sospensione e cessazione dell'attività)
1. 
L'attività di cui all'articolo 6, svolta in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. 
In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. 
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la provincia, la città metropolitana, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 6, comma 6.
6. 
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni, nell'arco di un quinquennio, superato il quale l'attività si intende definitivamente cessata.
Art. 8. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce in particolare:
a) 
le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate alla pratica del naturismo e nell'allestimento delle relative strutture nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi ed ambientale;
b) 
i criteri per l'identificazione di opportuni strumenti e accorgimenti volti a delimitare e a rendere non visibili a terzi le aree private e pubbliche destinate alla pratica del naturismo, ivi compresi i criteri per la realizzazione di un'adeguata segnaletica o logo nonché eventuali denominazioni che consentano il riconoscimento immediato di dette aree dall'esterno a tutela dell'ospite;
c) 
i criteri per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4, comma 3, tenuto conto della disciplina vigente in materia di vincoli nelle aree e negli ambienti naturali pubblici oggetto dell'attività;
d) 
la destinazione urbanistica delle aree all'aperto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) nel rispetto degli strumenti di pianificazione comunale;
e) 
le modalità di funzionamento ed i periodi di apertura delle strutture, tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale e stagionale.
Art. 9. 
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. 
Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 8 sono esercitate dal comune e dagli altri soggetti competenti.
2. 
Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza di cui al comma 1, i comuni esercitano preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti le attività di controllo ed entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.
Art. 10. 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque gestisce una struttura destinata alla pratica del naturismo in assenza di SCIA è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
2. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 e all'articolo 7, comma 5 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
3. 
Chiunque contravviene alle disposizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 
da euro 250,00 ad euro 1.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) 
da euro 500,00 ad euro 3.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d).
4. 
Qualora l'attività venga esercitata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il comune, accertata la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, procede alla revoca della concessione.
5. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente può procedere, previa diffida, alla sospensione o alla cessazione dell'attività.
Art. 11. 
(Applicazione delle sanzioni)
1. 
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10 sono di competenza del comune.
2. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 12. 
(Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
1. 
La misura delle sanzioni indicate nell'articolo 10 è aggiornata secondo le modalità di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Art. 13. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 settembre 2015
Sergio Chiamparino