Legge regionale n. 19 del 03 agosto 2015  ( Versione vigente )
"Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)".
(B.U. 06 agosto 2015, n. 31)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
Art. 1. 
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 19/2009 )
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente: "
Art. 1.
(Principi generali e ambito di applicazione)
1.
La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.
2.
La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.
3.
In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:
a)
istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;
b)
individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;
c)
individua le modalità di gestione delle aree protette;
d)
individua le modalità di promozione territoriale delle aree protette;
e)
delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;
f)
determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.
".
Art. 2. 
(Modifica alla rubrica del capo I del titolo II della l.r. 19/2009 )
1. 
La rubrica del capo I del titolo II della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
CLASSIFICAZIONE, NORME DI TUTELA E DI PROMOZIONE.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve speciali che sono disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati.
".
Art. 4. 
(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 5 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
(Promozione della vendita on line dei prodotti delle aree protette) 1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l'e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area protetta con la realizzazione di una piattaforma ad esso dedicata, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi di qualità.
".
Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 5 bis della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
5 ter.
(Misure di incentivazione) 1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso, dai seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale economico e sociale:
a)
restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b)
recupero dei nuclei abitati rurali;
c)
opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d)
opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
e)
attività culturali nei campi di interesse del parco;
f)
agriturismo;
g)
attività sportive compatibili;
h)
strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2.
Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta interessata.
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 5 ter della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
5 quater.
(Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi) 1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.
2.
Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 risultano come risorse aggiuntive prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all'interno dei comuni dell'area protetta.
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2 bis.
Al fine di garantire l'attuazione delle finalità dei commi 1 e 2, la gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino, nel rispetto delle norme e degli strumenti di pianificazione forestale vigenti, nonché delle pratiche silvocolturali, dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti, quali proprietari pro-indiviso del Bosco delle Sorti, garantendo all'antico sodalizio trinese la continuità delle caratteristiche storiche risultanti dai propri statuti sociali e mantenendo inalterato il suo regime di proprietà. La gestione forestale del Bosco delle Sorti è assicurata attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplina i conseguenti rapporti giuridici e finanziari tra la Partecipanza dei Boschi e l'ente a cui è affidata la gestione dell'area protetta in cui ricade il Bosco delle Sorti stesso.
".
Art. 8. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.
".
Art. 9. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Ai sensi degli articoli 2 e 23 della l. 394/1991 , l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico, fatta eccezione per le riserve speciali che sono istituite con le disposizioni legislative di cui all'articolo 4, comma 3.
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 19/2009 )
1. 
La rubrica dell' articolo 10 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
Aree naturali protette
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 le parole "
aree protette
" sono sostituite dalle seguenti: "
aree naturali protette
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 le parole "
aree protette
" sono sostituite dalle seguenti: "
aree naturali protette
".
4. 
Dopo il numero 18 bis della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
18 ter) Parco naturale del Monviso;
".
5. 
Dopo il numero 49) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 sono inseriti i seguenti: "
49 bis)
Riserva naturale della Bessa; 49 ter) Riserva naturale di Benevagienna; 49 quater) Riserva naturale del Monte Mesma; 49 quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione; 49 sexies) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.
".
Art. 11. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2009 , dopo la parola "
normativa
", è aggiunta la seguente: "
europea,
".
Art. 12. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 19/2009 )
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 le parole "
Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino
" sono sostituite dalle seguenti: "
Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali
".
2. 
La lettera c) del comma 1) dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
c)
Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;
".
3. 
La lettera d) del comma 1) dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
d)
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva naturale di Benevagienna;
".
4. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
f)
Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
".
5. 
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
g)
Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e la Riserva naturale del Neirone;
".
6. 
Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 le parole "
Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino
" sono sostituite dalle seguenti: "
Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino
".
7. 
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
i)
Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa e la struttura museale astigiana e dei geositi;
".
8. 
La lettera j) del comma 1) dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
j)
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione;
".
Art. 13. 
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 19/2009 le parole "
comunità montana
" sono sostituite dalle seguenti: "
unione montana
".
3. 
Al comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 19/2009 le parole "
dell'articolo 15 comma 12
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'articolo 15, comma 8
".
Art. 14. 
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 19/2009 )
1. 
L' articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 15.
(Il consiglio)
1.
Il consiglio è composto:
a)
dal presidente dell'ente di gestione;
b)
da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;
c)
da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;
d)
da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.
2.
I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.
3.
Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.
4.
In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.
5.
Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.
6.
Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a)
elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
b)
individua la sede legale dell'ente;
c)
adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
d)
adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
e)
delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
f)
delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
g)
approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
h)
adotta il regolamento dell'area protetta;
i)
attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
j)
valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;
k)
delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;
l)
nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
m)
esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
n)
ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
o)
affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
p)
assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.
7.
Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.
8.
Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.
9.
Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.
10.
Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.
11.
Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.
".
Art. 15. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
a)
parlamentare;
b)
presidente di regione;
c)
presidente di provincia o sindaco metropolitano;
d)
consigliere o assessore regionale;
e)
consigliere provinciale o metropolitano;
f)
dipendente dell'ente di gestione;
g)
componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.
".
Art. 16. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Ai sensi dell' articolo 24, comma 1, della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, la comunità delle aree protette. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri o assessori.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Se allo stesso ente di gestione afferiscono più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 4 in seduta congiunta.
".
4. 
Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 19/2009 la parola "
trenta
" è sostituita dalla seguente: "
quarantacinque
".
Art. 17. 
(Inserimento del capo IV bis nel titolo II della l.r. 19/2009 )
1. 
Dopo il capo IV del titolo II della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
Capo IV bis. (CONSULTA PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO)
".
Art. 18. 
(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 19/2009 )
1. 
Nel capo IV bis del titolo II della l.r. 19/2009 , è inserito il seguente articolo: "
Art. 18 bis.
(Consulta per la promozione del territorio)
1.
Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per la promozione del territorio composta da:
a)
da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane;
b)
da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali;
c)
da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;
d)
da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole;
e)
un rappresentante del Club alpino italiano;
f)
un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all' articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);
g)
da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' articolo 13 della l. 349/1986 ;
h)
da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie ai fini dell'attuazione dell'articolo 33;
i)
da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.
2.
La Consulta per la promozione dei territorio esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area di cui agli articoli 24, 25 e 26 e può formulare al consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.
3.
La Consulta per la promozione del territorio è convocata dal presidente dell'ente di gestione delle aree protette almeno due volte all'anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.
".
Art. 19. 
1. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "
1.
La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata sui territori di rispettiva competenza:
".
Art. 20. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette, la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.
".
Art. 21. 
(Modifiche all' articolo 25 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
La comunità delle aree protette, con il concorso della consulta per il territorio e delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione.
".
Art. 22. 
(Modifiche all' articolo 26 della l.r. 19/2009 )
1. 
Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.
".
2. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
7 bis.
Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all' articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all' articolo 12 della l.r. 56/1977 , confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni.
".
3. 
Al comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole "
previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta
" sono sostituite dalle seguenti: "
previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere
".
4. 
Il comma 11 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
11.
Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.
".
Art. 23. 
(Modifiche all' articolo 27 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 le parole "
comma 3
" sono sostituite dalle seguenti: "
comma 2 bis
".
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.
".
3. 
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
4 ter.
Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4 bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.
".
4. 
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
4 quater.
Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 4 ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.
".
Art. 24. 
1. 
Dopo il comma 11 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "
11 bis.
Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di Scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale astigiana e dei geositi su cui la stessa opera.
".
Art. 25. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 19/2009 è inserito seguente: "
2 bis.
Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa ed impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.
".
Art. 26. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 , dopo la parola "
Regione
", sono aggiunte le seguenti: "
provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell' articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e
".
Art. 27. 
(Modifiche all' articolo 41 della l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 le parole "
ai soggetti di cui al comma 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:
a)
enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;
b)
province o città metropolitana;
c)
unioni di comuni;
d)
comuni.
".
Art. 28. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
".
Art. 29. 
(Modifiche all' articolo 43 della l.r. 19/2009 )
1. 
Alla rubrica dell' articolo 43 della l.r. 19/2009 , dopo la parola "
interventi
", è inserita la seguente: "
, attività
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 , dopo la parola "
interventi
", sono inserite le seguenti: "
, le attività
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 , dopo le parole "
all'allegato B
", sono inserite le seguenti: "
, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40
".
4. 
Al comma 12 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 , dopo la parola "
regionale
", sono inserite le seguenti: "
o provinciale
".
Art. 30. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla direttiva 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione.
".
Art. 31. 
(Modifiche all'allegato A della l.r. 19/2009 )
1. 
Alla rubrica dell'allegato A della l.r. 19/2009 le parole "
aree protette
" sono sostituite dalle seguenti: "
aree naturali protette
".
2. 
Dopo il numero 29) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: "
29 bis) PARCO NATURALE DEL MONVISO (SCALA 1:25.000);
".
3. 
Il numero 65) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
65) RISERVA NATURALE DELLA BESSA (SCALA 1:10.000);
".
4. 
Il numero 67) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
67) RISERVA NATURALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1:10.000);
".
5. 
Il numero 68) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
68)
RISERVE NATURALI MONTE MESMA E COLLE DI BUCCIONE (SCALA 1:10.000);
".
6. 
Il numero 81 dell'allegato A della 1.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: 81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO -MONTE VISO (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese - Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.
[1]
7. 
Le cartografie delle aree protette di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato A alla presente legge.
Art. 32. 
(Modifiche finali alla l.r. 19/2009 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 11 e al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2009 le parole "
comunità montane
" sono sostituite dalle seguenti: "
unioni montane
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 le parole "
delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
" sono sostituite dalle seguenti: "
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 92/43/CEE
".
3. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 39, al comma 1 dell'articolo 40 e al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 19/2009 la citazione "
79/409/CEE
" è sostituita dalla seguente: "
2009/147/CEE
".
Art. 33. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2009 :
a) 
il numero 20 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 10;
b) 
la lettera h) del comma 2 dell'articolo 10;
c) 
le lettere e), l), n) e o bis) del comma 1 dell'articolo 12;
d) 
l'articolo 32;
e) 
l'articolo 32 bis;
f) 
l'articolo 32 ter;
g) 
il comma 2 dell'articolo 37;
h) 
la lettera n) del comma 3 dell'articolo 58;
i) 
il comma 2 dell'articolo 60.
2. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 19/2009 le parole "
, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo
" sono soppresse.
3. 
All'allegato A della l.r. 19/2009 i numeri 63), 64), 69), 70), 71), 72) e 80 sono abrogati.
4. 
Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità
"):
a) 
le lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 8;
b) 
il comma 4 dell'articolo 15;
c) 
gli articoli 9, 10, 18 e 19;
d) 
le lettere e) e g) del comma 1 e il comma 4 dell'articolo 39.
Capo II. 
Disposizioni in materia di Sacri Monti
Art. 34. 
(Ente di gestione dei Sacri Monti)
1. 
La Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Orta e la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, riserve speciali esistenti alla data di entrata in vigore del titolo II della l.r. 19/2009 , sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato B e la loro gestione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009 .
2. 
L'Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità:
a) 
conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;
[2]
b) 
tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;
[3]
c) 
promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;
[4]
d) 
mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.
3. 
Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.
[5]
4. 
Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:
a) 
il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;
b) 
quattordici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, due per ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.
5. 
Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.
6. 
Al presidente, al vicepresidente e ai consiglieri dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della l.r. 19/2009 come modificati dalla presente legge, in quanto compatibili.
7. 
La sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Le sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, e di Varallo, sede del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi.
8. 
L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta lo statuto . Lo statuto è approvato e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale.
9. 
Ove non diversamente disposto dalla presente legge, all'Ente di gestione dei Sacri Monti si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.
Art. 35. 
(Divieti)
1. 
Nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti si applicano i seguenti divieti:
a) 
esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione faunistica;
b) 
introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
c) 
apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
d) 
apertura di discariche;
e) 
movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
f) 
danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti;
g) 
danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
h) 
cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
i) 
raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
j) 
introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
k) 
asportazione di minerali;
l) 
accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
m) 
utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.
m bis) 
esercizio di attività economiche senza la stipula di apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attività in modo che sia assicurata la compatibilità con i luoghi ed i valori immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente.
[6]
Art. 36. 
(Pianificazione e regolamentazione)
1. 
I territori delle riserve speciali dei Sacri Monti sono soggette alle norme del piano di gestione che contiene le analisi dei contesti territoriali, naturalistici, agro-silvo-pastorali, tradizionali, storici, artistici, architettonici, devozionali e di culto, nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti caratterizzanti le singole riserve speciali.
2. 
I piani di gestione delle singole riserve speciali recepiscono, per quanto di competenza, le indicazioni e le disposizioni dei piano unitario di gestione del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
3. 
I piani di gestione sono adottati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione dei soggetti interessati entro novanta giorni dal ricevimento.
4. 
Le previsioni del piano di gestione sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.
5. 
L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta i regolamenti che disciplinano le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna riserva speciale, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 35.
6. 
I regolamenti di cui al comma 5 sono adottati dal consiglio dell'Ente di gestione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 37. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
La vigilanza nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti è affidata:
a) 
al personale di vigilanza dipendente dall'Ente di gestione dei Sacri Monti;
b) 
al Corpo forestale dello Stato;
c) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
d) 
agli agenti di vigilanza della provincia;
e) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con l'Ente di gestione dei Sacri Monti.
2. 
Al personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti è attribuita, ai sensi dell' articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.
3. 
Il personale di vigilanza è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), è d'obbligo l'uso dell'uniforme stabilita con deliberazione della Giunta regionale, fatti salvi i casi di motivata deroga stabiliti dall'Ente di gestione. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.
4. 
Per il personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti è richiesta alle prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
5. 
Il personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra l'Ente e i comuni territorialmente interessati.
6. 
Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 35 e per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle riserve speciali e nei piani di gestione, si applicano le sanzioni amministrative e le disposizioni di cui all' articolo 55 della l.r. 19/2009 .
Art. 38. 
(Altri strumenti di gestione e valorizzazione)
1. 
Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti:
a) 
il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato Centro di documentazione;
b) 
il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;
c) 
i comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi.
2. 
Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti finalità:
a) 
raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;
b) 
sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
c) 
promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
d) 
promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.
3. 
Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti che, per garantirne il funzionamento, si avvale del personale dell'Ente stesso. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.
4. 
Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da quattro membri esperti, di cui uno designato dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Torino, uno dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno dall'Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato scientifico è nominato dall'Ente di gestione dei Sacri Monti che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.
5. 
Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. Con apposito atto del Presidente, sentito il Consiglio, è approvato il regolamento per il funzionamento del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, che, tra l'altro, prevede modalità e forme di collaborazione con il Centro per la conservazione e il restauro della Venaria Reale.
6. 
Per ciascun Sacro Monte è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica. Il comitato consultivo e di indirizzo formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'Ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento. Il Comitato consultivo e di indirizzo elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.
Art. 39. 
(Attività di indirizzo e verifica)
1. 
La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti con specifici provvedimenti di indirizzo.
2. 
Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 3 e 4, le attività ed i risultati dell'Ente di gestione dei Sacri Monti in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
3. 
Per l'esercizio delle attività di programmazione e verifica l'Ente di gestione dei Sacri Monti trasmette alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):
a) 
i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
b) 
il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
c) 
la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
d) 
le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.
4. 
La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine l'Ente di gestione dei Sacri Monti trasmette alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui l'Ente di gestione si conforma tempestivamente.
5. 
In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dal piano di gestione o per eseguire gli impegni validamente assunti.
6. 
La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi dell'Ente di gestione dei Sacri Monti in caso di:
a) 
gravi violazioni di legge;
b) 
reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;
c) 
gravi inadempienze nell'attuazione del piano di gestione;
d) 
adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;
e) 
persistente inattività o impossibilità di funzionamento.
7. 
Con il provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.
Art. 40. 
(Personale)
1. 
L'Ente di gestione dei Sacri Monti provvede all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
2. 
La Giunta regionale definisce la dotazione organica e approva le declaratorie dei profili professionali del personale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
3. 
In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 41. 
(Norme contabili)
1. 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività l'Ente di gestione dei Sacri Monti si avvale di risorse finanziarie derivanti da:
a) 
trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;
b) 
trasferimenti regionali;
c) 
trasferimenti da altri enti pubblici;
d) 
attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;
e) 
sponsorizzazioni di soggetti privati;
f) 
redditi patrimoniali;
g) 
canoni di concessioni ed altri diritti;
h) 
lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.
2. 
I trasferimenti regionali sono distinti in:
a) 
assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;
b) 
assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
Art. 42. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti, stimati per l'esercizio finanziario 2015 in euro 2.350.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 2.000.000,00 per la spesa del personale e in euro 350.000,00 per le spese di gestione corrente nell'ambito dell'unione previsionale di base (UPB) A16191 si fa fronte con risorse della medesima UPB.
2. 
Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di cui al comma 1 e per le spese di investimento per memoria, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale.
Capo III. 
Norme finali ed entrata in vigore
Art. 43. 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
Ai fini dell'attuazione dell' articolo 12 della l.r. 19/2009 così come modificato dalla presente legge:
a) 
all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, che prende il nome di Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi;
b) 
all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. 
L'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua sono soppressi.
3. 
L'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese assume il nome di Ente di gestione delle aree protette del Monviso.
4. 
L'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo assume il nome di Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese.
5. 
L'Ente di gestione delle aree protette astigiane assume il nome di Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano.
6. 
L'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino assume il nome di Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino.
7. 
Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute al comma 8 dell'articolo 12 della presente legge, la gestione della Riserva naturale del Monte Mesma e della Riserva naturale del Colle di Buccione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti.
8. 
Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti gli strumenti di pianificazione relativi alle riserve speciali di cui al capo II vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge.
9. 
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta i piani di gestione di cui all'articolo 36.
10. 
I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette e il piano pluriennale economico sociale di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 19/2009 , come modificati dalla presente legge, entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi consigli per le aree a gestione regionale e entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge per le aree a gestione provinciale e locale.
11. 
Nel rispetto dei principi di tutela della biodiversità e della rete ecologica regionale, entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi degli enti di gestione delle aree protette, la Giunta regionale predispone gli atti necessari per la ridefinizione, secondo le procedure di legge, dei confini delle aree contigue, finalizzata anche alla loro parziale trasformazione in zone naturali di salvaguardia o in aree naturali protette, e per la loro identificabilità sul territorio, anche mediante tabellazione.
Art. 44. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatta eccezione per le disposizioni di seguito elencate che entrano in vigore il 1° gennaio 2016:
a) 
articolo 10, comma 4;
b) 
articolo 10, comma 5, laddove inserisce alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 il numero 49 bis (Riserva naturale della Bessa), il numero 49 ter (Riserva naturale di Benevagienna) e il numero 49 sexies (Riserva naturale della Grotta di Rio Martino);
c) 
articolo 12;
d) 
articolo 31, comma 2, laddove inserisce il numero 29 bis) dell'allegato A della l.r. 19/2009 ;
e) 
articolo 31, comma 3, laddove inserisce il numero 65) dell'allegato A della l.r. 19/2009 ;
f) 
articolo 31, comma 4, laddove inserisce il numero 67) dell'allegato A della l.r. 19/2009 ;
g) 
articolo 31, comma 6;
h) 
articolo 33, comma 1, lettere a) e c) limitatamente alle lettere e), l) e o bis) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 ;
i) 
articolo 33, comma 3, limitatamente al numero 80) dell'allegato A della l.r. 19/2009 ;
j) 
articolo 33, comma 4, lettere a) e d);
k) 
articolo 43, commi 1, 2, 3 e 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2015
Sergio Chiamparino


Note:

[1] Il comma 6 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 26 del 2015.

[2] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 del 2021.

[3] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 34 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 del 2021.

[4] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 del 2021.

[5] Il comma 3 dell'articolo 34 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 25 del 2021.

[6] La lettera m bis) del comma 1 dell'articolo 35 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 25 del 2021.