Legge regionale n. 14 del 06 luglio 2015  ( Versione vigente )
"Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)".
(B.U. 09 luglio 2015, n. 27)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 )
1. 
[Dopo l' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), è inserito il seguente: "
Art. 1 bis
(Esclusività del servizio di trasporto)
1.
Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).
2.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 2 bis.
".]
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 6 della l.r. 24/1995 )
1. 
Dopo il comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 24/1995 , è inserito il seguente: "
2 bis.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
".
Art. 3. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti per il servizio taxi e autonoleggio, prevedendo quanto disposto dall' articolo 1 bis della l.r. 24/1995 , come inserito dalla presente legge.
2. 
In via transitoria, in attesa dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, quanto disposto dalla presente legge è immediatamente eseguibile dalle amministrazioni comunali.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 luglio 2015
Sergio Chiamparino

Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 265 del 8/11/2016 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 21/12/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante "Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)"; contemporaneamente dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, comma primo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.