Legge regionale n. 13 del 23 giugno 2015  ( Versione vigente )
"Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali".
(B.U. 25 giugno 2015, 1° suppl. al n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e definizioni)
1. 
La Regione promuove e tutela l'esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell'Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto in data 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
2. 
La Regione, in attuazione all'Accordo di cui al comma 1, definisce la procedura per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia ivi compresa l'omotossicologia e la antroposofia.
3. 
Ai fini della presente legge per:
a) 
Accordo si intende l'Accordo Stato-regioni-Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 1;
b) 
Ordini professionali si intendono gli ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti operanti nella Regione.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti medicine non convenzionali:
a) 
agopuntura;
b) 
fitoterapia;
c) 
omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi:
1) 
omeopatia;
2) 
omotossicologia;
3) 
antroposofia.
Art. 3. 
(Elenchi dei professionisti sanitari esercenti medicine non convenzionali)
1. 
Gli Ordini professionali istituiscono gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine non convenzionali di cui all'articolo 2.
2. 
Possono iscriversi agli elenchi, di cui al comma 1, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4.
3. 
L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.
Art. 4. 
(Criteri e obiettivi della formazione)
1. 
Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 3, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti effettuano un percorso formativo con oneri a proprio carico.
2. 
Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai criteri e agli obiettivi individuati dall'Accordo, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
Art. 5. 
(Protocolli d'intesa)
1. 
Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'Accordo, determinano:
a) 
i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine non convenzionali;
b) 
i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi;
c) 
le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
2. 
Sono validi i titoli, i diplomi e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo.
3. 
I protocolli determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonché le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento medesimo.
4. 
I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione regionale permanente per le medicine non convenzionali, ai sensi dell'articolo 7.
Art. 6. 
(Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali)
1. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, la Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali.
2. 
La Commissione di cui al comma 1 è composta:
a) 
dal responsabile della direzione della Giunta regionale competente in materia sanitaria;
b) 
da un rappresentante delle università presenti sul territorio regionale in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà:
1) 
medicina e chirurgia;
2) 
veterinaria;
3) 
farmacia;
4) 
odontoiatria.
c) 
da un rappresentante per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale di cui all'articolo 2, designato dall'assessorato regionale competente in materia di sanità;
d) 
da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) 
da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei farmacisti;
f) 
da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei veterinari;
g) 
da un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).
3. 
I componenti della Commissione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti tra i propri membri.
4. 
La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
5. 
Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
6. 
La Commissione dura in carica quattro anni ed è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
7. 
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
Art. 7. 
(Compiti della Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali)
1. 
La Commissione di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'Accordo e della normativa statale e comunitaria vigente, propone:
a) 
i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline di medicine non convenzionali di cui all'articolo 2;
b) 
i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina non convenzionale;
c) 
i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
2. 
La Commissione inoltre:
a) 
coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche non convenzionali nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
b) 
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta.
Art. 8. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista fino alla definizione dell'ulteriore accordo previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'Accordo, previa l'acquisizione di parere delle rispettive federazioni nazionali per l'estensione di tali disposizioni.
Art. 9. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2015
p. Sergio Chiamparino Il Vice Presidente Aldo Reschigna