Legge regionale n. 12 del 23 giugno 2015  ( Versione vigente )
"Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti".
(B.U. 25 giugno 2015, 1° suppl. al n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, per sviluppare la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali e sociali, promuove e sostiene progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti come definiti all'articolo 2, favorisce le azioni dei soggetti di cui al comma 2, individuando le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale, con le seguenti finalità:
a) 
sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento;
b) 
consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;
c) 
ridurre i costi di smaltimento;
d) 
favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.
2. 
I progetti e le attività di cui al comma 1 sono promossi dai seguenti soggetti:
a) 
gli enti locali, singoli ed associati;
b) 
i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all' articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali ');
c) 
i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
d) 
i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all' articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
e) 
i soggetti iscritti all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. 
I soggetti di cui al comma 2 possono presentare i progetti e le attività di cui al comma 1 anche in collaborazione con i produttori ed i distributori presenti sul territorio regionale, con le loro associazioni di categoria, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco regionale di cui all' articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si definiscono invenduti i seguenti beni:
a) 
i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;
b) 
i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;
c) 
i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;
d) 
(...)
[1]
e) 
i beni non di lusso di cui all' articolo 13 comma 3 del d.lgs. 460/1997 ;
Art. 3. 
(Contributi)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni, contributi per la realizzazione di progetti volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale.
Art. 4. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento di attuazione, il quale definisce:
a) 
le linee guida programmatiche con le quali si stabiliscono tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi sulla base delle risorse economiche disponibili;
b) 
gli specifici contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento dei progetti e delle attività di recupero, valorizzazione, stoccaggio e redistribuzione dei beni di cui all'articolo 2;
c) 
l'entità massima erogabile dei contributi, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande;
d) 
la disciplina delle modalità di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione diffusa, di formazione specifica e di informazione di cui all'articolo 5, realizzate con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 5. 
(Campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione)
1. 
La Giunta regionale realizza, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, riducendo la dispersione dei beni di cui all'articolo 2.
Art. 5 bis.[2] 
(Programma triennale degli interventi)
1. 
La Giunta regionale promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dall'associazione Banco alimentare del Piemonte. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
a) 
promozione dello sviluppo della cultura del recupero dei beni alimentari, per il sostegno alle persone e alle famiglie, in condizioni di bisogno e di disagio legate a necessità di natura alimentare, favorendo un'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione diffusa su tutto il territorio regionale dei generi alimentari agli enti assistenziali;
b) 
sviluppo di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti, anche in raccordo con le iniziative promosse nell'ambito degli interventi in materia di politiche agricole regionali.
2. 
I rapporti tra la Regione e l'associazione Banco alimentare del Piemonte sono disciplinati da apposita convenzione, approvata nei suoi elementi essenziali dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore regionale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla medesima associazione, per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale.
Art. 6. 
(Obblighi di informazione)
1. 
La Giunta regionale elabora, annualmente, un rapporto di monitoraggio delle diverse azioni avviate, predispone l'analisi dell'impatto delle azioni realizzate e li trasmette alla competente commissione consiliare.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge valutati, in una prima fase di attuazione della legge, in euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2015 suddivisi in euro 400.000,00 per la spesa corrente, nell'ambito dell'UPB A15121 e in euro 100.000,00 per la spesa in conto capitale, nell'ambito dell'UPB A15122 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alle UPB A11011 e A11012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2015
p. Sergio Chiamparino Il Vice Presidente Aldo Reschigna

Note:

[1] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 26 del 2015.

[2] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 15 del 2020.