Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2015  ( Versione vigente )
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016 e disposizioni finanziarie".
(B.U. 31 dicembre 2015, 1° suppl. al n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Esercizio provvisorio)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto , dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e del punto 8.2 dell'allegato 4/2 del medesimo d.lgs. 118/2011 , a gestire provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 2016, il bilancio della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018 limitatamente ad un dodicesimo per mese delle somme stanziate nel disegno di legge regionale n. 190 (Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018), approvato dalla Giunta regionale in data 23 dicembre 2015, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.
2. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, somme iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), ripartite prioritariamente tra le province, stanziamenti per dare attuazione alla legge regionale regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comunì), al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle attività, ed a spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 190.
Art. 2. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) è inserito il seguente: "
2 bis.
Alla copertura delle spese di cui al comma 1, previste in euro 247.268,00 si fa fronte, per l'anno 2016, con le somme stanziate nella UPB A1502A1 del bilancio pluriennale 2015-2017.
".
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2015
Sergio Chiamparino