Capo I.
Disposizioni in materia finanziaria, contabile e di organizzazione
Art. 1.
(Fondo di garanzia degli allineamenti contabili)
1.
È costituito nell'Unità Previsionale di Base (UPB) A1101A1, ex UPB A11011, del bilancio regionale il ''Fondo di garanzia degli allineamenti contabili '' con stanziamento pari a zero. Il Fondo è incrementato, con provvedimento della Giunta regionale, per un importo corrispondente a quanto accertato sui singoli capitoli in entrata, per tutti gli incassi provenienti da trasferimenti statali e comunitari, in attesa di regolarizzazione sui corrispondenti capitoli in spesa.
2.
Non è legittima l'assunzione di atti di impegno e liquidazione a valere sul Fondo di cui al comma 1.
Art. 2.
1.
Il
comma 2 dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente: "
Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.
".
Art. 3.
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001 sono inseriti i seguenti: "
A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'
articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
La deliberazione di cui al comma 1 bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del Collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 40 terdecies è aggiunto il seguente: "
Agli oneri derivanti dalle funzioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies e di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies, stimati in euro 30.000,00 per l'anno 2015 e in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse dell'UPB A13001 del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2016 e 2017.
".
Art. 6.
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2014 è aggiunto, infine, il seguente: "
Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a euro 265.500,00 oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
".
Art. 8.
(Disposizioni transitorie in materia di funzioni attribuite al Collegio dei revisori dei conti)
1.
Gli adempimenti conseguenti all'attribuzione della funzione di cui al
comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001
, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, riguardano esclusivamente l'esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Disposizioni transitorie relative all'Organismo Indipendente di Valutazione)
1.
In sede di prima applicazione dell'
articolo 36 quinquies, comma 2, della l.r. 23/2008
, al fine di consentire la continuità dell'attività già avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza come previsto dai provvedimenti organizzativi e la Giunta regionale nomina, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati. Fino alla nomina dell'esperto esterno opera l'OIV in carica.
Capo II.
Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, vigilati, controllati e partecipati dalla Regione
Art. 10.
(Spese per autovetture dell'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte)
1.
Le spese sostenute dall'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle sole autovetture impiegate per lo svolgimento di attività di controllo ambientale e di protezione civile finalizzate alla sicurezza pubblica sono escluse dai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia.
2.
Le spese di cui al presente articolo sono certificate annualmente dal Direttore generale dell'ARPA con l'approvazione del conto consuntivo.
(Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.)
1.
Anche al fine di applicare quanto previsto all' articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.A. restituisce alla Regione debiti per un importo complessivo pari ad euro 107.866.309,82 così come ripartiti nell'allegato A, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite dalla medesima con mandato senza rappresentanza.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono iscritte con bilanciamento degli importi nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019:
a)
su apposito capitolo di entrata istituito nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), denominato "Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza";
b)
su apposito capitolo vincolato di spesa istituito nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), denominato "Rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza".
3.
Le somme iscritte al capitolo di spesa di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzabili solo a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate disposte da SCR-Piemonte S.p.A.
Art. 12.
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è inserito il seguente: "
Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spettano emolumenti, rimborsi, spese per la carica ricoperta o compensi per consulenze professionali e collaborazioni a qualsiasi titolo instaurate.
".
Art. 13.
2.
Dopo la
lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è inserita la seguente: "
l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'
articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'
articolo 24, lettera e), della direttiva 2004/17/CE , mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'
articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla
legge 221/2012 .
".
4.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 , è inserito il seguente: "
Sono fatti salvi gli incarichi in corso relativi alla redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori fino al loro completamento.
".
Capo III.
Disposizioni in materia di affari istituzionali ed enti locali
Art. 14.
1.
Il
comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente: "
Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, per procedere a sanare le irregolarità riscontrate.
".
3.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 4/1973 sono inseriti i seguenti: "
Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi di cui agli articoli 20 e 34, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpare il referendum.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
".
Art. 15.
1.
Al titolo della
legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), dopo la parola "
" è inserita la seguente: "
".
5.
Al
comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 , dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente: "
quando ricorre la fattispecie dell'incorporazione sono allegate le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale e i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria svolta secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'
articolo 133, ultimo comma, della Costituzione riportandone gli esiti e indicando l'eventuale sussistenza di contenziosi in atto.
".
7.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 , è inserito il seguente: "
La commissione, nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, esamina il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale, coinvolgente tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'
articolo 133, ultimo comma, della Costituzione .
".
Art. 16.
3.
Al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
4.
Al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
5.
Al comma 3 dell'articolo 11, dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
o mediante incorporazione
".
6.
Al comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
ovvero dei comuni soggetti di incorporazione
".
7.
Al comma 5 dell'articolo 11, dopo le parole "
" sono inserite le seguenti "
" e dopo le parole "
" sono inserite le seguenti "
ovvero ai singoli comuni soggetti di incorporazione
".
Art. 17.
4.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 23/2015 , è aggiunto infine il seguente: "
I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all'articolo 13, comma 3, con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni.
".
Capo IV.
Disposizioni in materia di attività estrattive e di ambiente
Art. 21.
2.
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della 1.r. 19/2009, dopo il numero 49 sexies è aggiunto il seguente: "
49 septies) Riserva naturale del Neirone;
".
Art. 22.
1.
Il
comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 'Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità') è sostituito dal seguente: "
Il numero 81 dell'allegato A della 1.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: 81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO -MONTE VISO (SCALA 1:25.000): - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese - Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.
".
Art. 23.
(Disposizioni finali in materia di attività estrattive)
Art. 24.
(Disposizioni finali in materia di aree protette)
1.
I commi 2 e 3 dell'articolo 21 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
Art. 25.
(Disposizioni abrogative in materia di aree protette)
Capo V.
Disposizioni in materia di paesaggio e governo del territorio
Art. 26.
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è inserito il seguente: "
In attuazione delle finalità pubbliche della normativa vigente, le varianti di valorizzazione immobiliare del patrimonio pubblico non incidono sui limiti dimensionali relativi alla classificazione delle varianti urbanistiche; è fatto salvo il reperimento della dotazione di aree per servizi.
".
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: "
La presentazione delle istanze trasmesse esclusivamente per via telematica, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del
d.p.r. 380/2001 , corrisponde al momento della ricezione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione, anche nelle forme del sistema unificato MUDE, confermata dal sistema di elaborazione come avvenuto deposito o ricevimento dell'istanza. L'amministrazione provvede, anche successivamente, a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ai sensi dell'
articolo 8 della l. 241/1990 .
".
Art. 27.
1.
Il
comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale vigila sul corretto esercizio delle competenze in materia di paesaggio da parte dei comuni, attraverso la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dagli articoli 146, comma 6 e 148, comma 2, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137 ). A tal fine i comuni o le loro forme associative provvedono a trasmettere alla Regione, ai sensi dell'
articolo 4, comma 6, della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 '), copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio e della relativa documentazione. I comuni o le loro forme associative provvedono, altresì, ai sensi dell'
articolo 146, comma 13, del d.lgs. 42/2004 , ad inviare trimestralmente, anche per via telematica, alla Regione e alla soprintendenza, copia dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate.
".
2.
Il
comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 20/1989 è sostituito dal seguente: "
Ai sensi dell'
articolo 146, comma 11, del d.lgs. 42/2004 , i comuni o le loro forme associative trasmettono senza indugio copia delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate alla soprintendenza competente. Copia delle autorizzazioni rilasciate, unitamente ai pareri del soprintendente, sono altresì trasmesse trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco di cui al comma 1.
".
3.
Dopo il
comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 20/1989 , è inserito il seguente: "
Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento e implementazione della banca dati regionale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.
".
4.
Il comma 2 dell'articolo 15 della 1.r. 20/1989 è abrogato.
Art. 28.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 32/2008 è inserito il seguente: "
È altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'
articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.
".
3.
Il
comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente: "
I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
".
4.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 , è inserito il seguente: "
Nei territori dei comuni ricompresi nel sito ''I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato '', inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e nelle relative aree di protezione, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. In seguito all'adeguamento degli strumenti urbanistici a tali Linee guida, il parere della commissione locale per il paesaggio è dovuto per i soli interventi di nuova costruzione. In assenza della commissione locale per il paesaggio, il parere è espresso dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'
articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Il parere di cui al presente comma non è dovuto ove sussistano vincoli che richiedono autorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi di parere vincolante di cui all'
articolo 49, comma 7, della l.r. 56/1977 .
".
Art. 29.
2.
Il
comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente: "
Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalla normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di costruzione in zona sismica per la nuova porzione realizzata, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l'intervento consente il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti, il cui soddisfacimento è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abitativo:
miglioramento sismico dell'intero edificio;
miglioramento energetico dell'intero edificio.
".
3.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/2009 , è inserito il seguente: "
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 2, prevedendo altresì una diversificazione in ragione delle caratteristiche dell'edificio esistente.
".
Art. 31.
1.
I procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi degli articoli 15, 17 e 40 della
l.r. 56/1977
nel testo vigente sino all'entrata in vigore della
legge regionale 25 marzo 2013, n. 3
(Modifiche alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
'Tutela ed uso del suolò e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, della 1.r. 3/2013, esclusivamente se inviati alla Regione per l'approvazione entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2.
I procedimenti di cui al comma l per i quali l'amministrazione comunale risulta inoperante nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sono scaduti i termini delle misure di salvaguardia, ai sensi dell'
articolo 58 della l.r. 56/1977
, sono improcedibili.
3.
I procedimenti di approvazione delle varianti avviate ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della 1.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della
l.r. 3/2013
, si concludono, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 della 1.r. 3/2013, esclusivamente qualora il progetto preliminare sia stato adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo VI.
Disposizioni in materia di economia montana
Capo VII.
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 37.
(Norme finali in materia di bonifica e irrigazione)
1.
Gli articoli 34 e 37 della
l.r. 21/1999
, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2.
Fermo restando quanto disposto al comma 1, ciascun Consiglio dei delegati di cui all'
articolo 31 della l.r. 21/1999
provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dello
statuto
dei consorzi di bonifica a quanto disposto dagli articoli 34 e 37 della
l.r. 21/1999
, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della presente legge.
Capo VIII.
Disposizioni in materia di attività venatoria
Art. 38.
(Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA)
1.
La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
Capo IX.
Disposizioni in materia di trasporti e logistica
Art. 40.
1.
Alla fine del
comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), sono aggiunte le seguenti parole: "
Nel rispetto del principio di libera concorrenza, al fine di assicurare il tempestivo avvio del servizio in caso di affidamento a nuovo gestore, all'impresa uscente è fatto obbligo di assicurare la disponibilità del materiale rotabile a titolo di locazione, fino all'entrata in esercizio del materiale oggetto di offerta e strumentale all'effettuazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La messa a disposizione di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. In caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni essenziali o indispensabili in proprietà del gestore uscente, detti beni sono messi a disposizione dell'aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di manutenere e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di cessione della proprietà. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei valori di subentro dei beni indispensabili di proprietà del gestore uscente da cedere al nuovo aggiudicatario, in coerenza con la disciplina regolatoria di settore.
".
2.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000 , è inserito il seguente: "
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce un contributo annuo a carico degli utenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 4.
".
Art. 41.
1.
Al
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati) dopo le parole "
o il transito di cicli ferroviari
" sono aggiunte le seguenti: "
verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale
".
Art. 42.
1.
Al
comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole "
gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale
" sono inserite le seguenti: "
".
Capo X.
Disposizioni in materia di cultura, turismo e sport
Art. 48.
2.
Al
comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2000 , dopo le parole "
risorse turistiche locali
" sono inserite le seguenti: "
, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio
".
Art. 49.
1.
Dopo l'
articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali), è inserito il seguente: "
(Clausola valutativa)
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
all'assegnazione dei contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili;
all'assegnazione dei contributi per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura;
ad eventuali criticità incontrate nella promozione di iniziative a favore dell'attività musicale popolare;
ai risultati ottenuti a seguito dell'attività promossa.
La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi sostenuti dalla Regione nel periodo preso in esame.
".
Art. 50.
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 (Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso) è sostituito dal seguente: "
(Clausola valutativa)
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
alle modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;
alle difficoltà organizzative incontrate nella realizzazione degli interventi di promozione del turismo religioso;
ai risultati ottenuti in merito alla diffusione del turismo religioso nell'ambito della Regione.
La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.
".
Art. 52.
1.
Dopo il
comma 6 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) sono aggiunti i seguenti: "
Il bando concernente i contributi di cui al presente articolo relativo all'anno scolastico 2016/2017 e ai seguenti è pubblicato entro il 30 maggio di ogni anno.
A decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017 gli assegni di studio sono erogati tramite voucher.
".
Art. 53.
1.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituita dalla seguente: "
pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;
".
2.
Alla
lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 , le parole "
l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;
" sono soppresse.
3.
Dopo la
lettera h) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 , è inserita la seguente: "
fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;
".
4.
Il
comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente.
".
5.
Il
comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.
".
7.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 , è inserito il seguente: "
L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.
".
8.
La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
la sanzione da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
".
9.
Dopo la
lettera f) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 , è inserita la seguente: "
euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o piste di accesso pubblico non preventivamente individuate e autorizzate ai sensi dell'articolo 28, comma 8, secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi.
".
Art. 54.
(Disposizioni transitorie in materia di istruzione)
1.
Per l'anno 2016 si applica il Piano triennale di interventi in materia di istruzione per gli anni 2012/2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n 142-50340 (
L.r. 28/2007
, art. 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 60-10487, con riferimento ai criteri ed ai parametri previsti al
comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 28/2007
.
2.
Il bando previsto dall'
articolo 12 della l.r. 28/2007
per l'erogazione degli assegni di studio per anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016.
Art. 55.
(Disposizioni transitorie in materia di attività musicali)
1.
In sede di prima applicazione dell'
articolo 7 bis della l.r. 38/2000
, come inserito dall'articolo 48 della presente legge, la prima relazione è presentata dalla Giunta regionale decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo XI.
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 56.
(Interventi per la continuità dei servizi per l'impiego)
1.
Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, la Regione concorre alle spese di personale sostenute dalla Città metropolitana di Torino per tutto il personale riconosciuto dalla stessa alla data del 31 dicembre 2015, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei predetti servizi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per una percentuale del 40 per cento della spesa complessiva.
2.
Il contributo riconosciuto alla Città metropolitana ai sensi dell'
articolo 24, comma 4, della l.r. 23/2015
, pari a euro 2 milioni, limitatamente all'anno 2016 è destinato dalla Città metropolitana alla copertura del restante 60 per cento della spesa di cui al comma 1.
2 bis.
Alla copertura delle spese di cui al comma 1, previste in euro 247.268,00 si fa fronte, per l'anno 2016, con le somme stanziate nella UPB A1502A1 del bilancio pluriennale 2015-2017.
[16]
Art. 57.
3.
L'
articolo 6 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente: "
(Agenzia Piemonte Lavoro)
Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, con sede a Torino.
Lo
statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
La convenzione di cui all'
articolo 11, comma 1, del d.lgs. 150/2015 è attuata con successivi accordi approvati dalla Giunta regionale e da sottoscrivere con la Città metropolitana di Torino e con le province piemontesi, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, nei quali è definita la delega dei poteri datoriali e organizzativi all'Agenzia Piemonte Lavoro relativamente al personale dei Centri per l'impiego temporaneamente assegnato ad essa, nonché gli ambiti e le modalità del potere direttivo da questa esercitato per tutta la durata degli accordi.
L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica e monitoraggio in relazione alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, e collabora, d'intesa con gli uffici regionali competenti, al monitoraggio delle attività di formazione professionale. Inoltre, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale l'Agenzia svolge compiti di:
supporto alle attività di programmazione del FSE;
promozione e sostegno alla qualificazione dei tirocini, secondo quanto previsto dall'articolo 41;
gestione ed erogazione, secondo gli orientamenti definiti dalla Giunta regionale, di forme di sostegno al reddito a favore di lavoratori in difficoltà a seguito di crisi aziendali o di perdita del posto di lavoro;
L'Agenzia predispone annualmente un piano generale di attività e una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la competente commissione consiliare.
Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, l'Agenzia può stipulare nell'ambito di ogni bacino per l'impiego convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati del territorio, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.
".
Capo XII.
Disposizioni in materia di servizi alla persona
Art. 61.
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private), sono aggiunti i seguenti: "
I comitati locali e provinciali della CRI esistenti ed operanti nella Regione al 31 dicembre 2013 si intendono autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto di infermi, ai sensi dell'articolo 2 e sono soggetti alla disciplina della presente legge.
Entro il 30 giugno 2016 i comitati locali e provinciali della CRI, di cui al comma 3 bis, devono trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 3, comma 3, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi.
I comitati locali e provinciali della CRI costituiti nella Regione a partire dal 1° gennaio 2014 devono richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della presente legge.
".
Art. 62.
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio socio-sanitario regionale), sono aggiunti i seguenti: "
La Regione, entro centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle ''Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015'', istituisce l'adozione da parte di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle convenzionate con il Servizio sanitario regionale, del Fascicolo sanitario elettronico, valorizzando o utilizzando al meglio le infrastrutture tecnologiche, data-center e reti telematiche, già disponibili.
Le aree di coordinamento prevedono, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle ''Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015'', l'adozione di un unico data-base su scala regionale per il censimento delle apparecchiature biomedicali.
".
Art. 63.
2.
Dopo l'
articolo 5 della l.r. 15/2011 , è inserito il seguente: "
(Deroghe per i comuni montani)
Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
".
Capo XIII.
Disposizioni in materia di commercio
Art. 66.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, fatto salvo quanto previsto agli articoli 24 e 25 in materia di aree protette.