La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[2] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[3] Il comma 5 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[4] Il comma 6 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[5] Il comma 7 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[6] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera p del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[7] L'articolo 47 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[8] L'articolo 51 è stato abrogato dalla lettera f del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[9] Il comma 2 bis dell'articolo 56 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 del 2015.