"Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)".
(B.U. 19 novembre 2015, 1° suppl. speciale al n. 46)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica del titolo della
legge regionale 29 settembre 1994, n. 41
)
1.
Il titolo della
legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) è sostituito dal seguente: "
".
Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna.
Art. 2.
(Modifica dell'
articolo 1 della l.r. 41/1994
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina
e di accompagnatore di media montagna
Art. 3.
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella
l.r. 41/1994
)
1.
Dopo l'
articolo 2 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "
(Accompagnatore di media montagna)
È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna. ".
Art. 2 bis.
1.
2.
Art. 4.
(Modifiche dell'
articolo 3 della l.r. 41/1994
)
1.
La rubrica dell'
articolo 3 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
".
Gradi della professione di guida alpina
2.
L'alinea del
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
".
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
Art. 5.
(Modifiche dell'
articolo 4 della l.r. 41/1994
)
1.
La rubrica dell'
articolo 4 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
".
Albo professionale delle guide alpine ed elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'articolo 13. ".
3 bis.
Art. 6.
(Modifiche dell'
articolo 5 della l.r. 41/1994
)
1.
La rubrica dell'
articolo 5 della l.r. 41/1994 è sostituita della seguente: "
".
Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
Possono essere iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e). ".
1 bis.
Art. 7.
(Modifica dell'
articolo 6 della l.r. 41/1994
)
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1, 2, 3, 3 bis, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili. ".
5. bis.
Art. 8.
(Modifiche dell'
articolo 7 della l.r. 41/1994
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
della professione di guida alpina maestro di alpinismo o di aspirante guida
e di accompagnatore di media montagna
2.
Al
comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
per l'iscrizione all'albo professionale
o all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
3.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "
La Giunta regionale, di concerto con il Collegio nazionale delle guide alpine, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, individuando modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate. ".
5 bis.
Art. 9.
(Modifiche dell'
articolo 8 della l.r. 41/1994
)
1.
La rubrica dell'
articolo 8 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
".
Validità dell'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale
2.
Al
comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
L'iscrizione negli albi professionali
e nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
Art. 10.
(Modifiche dell'
articolo 9 della l.r. 41/1994
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. I contenuti dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 13, che organizza i corsi stessi. ".
1.
2.
Al
comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
" e dopo le parole "
" sono inserite le seguenti "
".
la guida alpina o l'aspirante guida
o l'accompagnatore di media montagna
la validità dell'iscrizione nell'albo professionale
e nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
Art. 11.
(Modifiche dell'
articolo 11 della l.r. 41/1994
)
1.
La rubrica dell'
articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
".
Doveri della guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna
2.
Al
comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali
e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
3.
Il
comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
Tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti, sciatori o visitatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti. ".
2.
4.
Al
comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
L'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida
e di accompagnatore di media montagna
5.
Il
comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
Le guide alpine, le aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna, nell'esercizio anche occasionale dell'attività professionale, devono recare con sé la tessera che attesta l'iscrizione all'albo o all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis e il distintivo di riconoscimento ovvero l'attestato professionale equivalente, previsto nello Stato estero di appartenenza per le guide alpine straniere. ".
4.
6.
Al
comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
e le aspiranti guide alpine
e gli accompagnatori di media montagna
Art. 12.
(Modifiche dell'
articolo 13 della l.r. 41/1994
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
Del Collegio regionale fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale della regione e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis, nonché le guide alpine maestri di alpinismo, le aspiranti guide e gli accompagnatori di media montagna che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione. ".
2.
2.
Al
comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le parole "
".
maestri di alpinismo
e nell'apposito elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
Art. 13.
(Modifiche dell'
articolo 14 della l.r. 41/1994
)
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali
e dell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
2.
La
lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
rilasciare agli iscritti all'albo professionale e all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis la tessera di riconoscimento e il distintivo. ".
b)
Art. 14.
(Modifica dell'
articolo 15 della l.r. 41/1994
)
1.
All'alinea del
comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale
e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
Art. 15.
(Modifiche dell'
articolo 16 della l.r. 41/1994
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 41/1994 , le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
all'articolo 2
agli articoli 2 e 2 bis
2.
Al
comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
" sono inserite le seguenti "
".
ad un albo
professionale o ad un elenco speciale
Art. 16.
(Modifica dell'
articolo 17 della l.r. 41/1994
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dal comune in cui hanno sede. ".
2.
Art. 17.
(Abrogazione di norme)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni per l'attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno) è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 novembre 2015
Sergio Chiamparino