Legge regionale n. 24 del 16 novembre 2015  ( Versione vigente )
"Modifiche della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)".
(B.U. 19 novembre 2015, 1° suppl. speciale al n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifica del titolo della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 )
1. 
Il titolo della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) è sostituito dal seguente: "
Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna.
".
Art. 2. 
(Modifica dell' articolo 1 della l.r. 41/1994 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina
" sono inserite le seguenti "
e di accompagnatore di media montagna
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 41/1994 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "
Art. 2 bis.
(Accompagnatore di media montagna)
1.
È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2.
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
".
Art. 4. 
(Modifiche dell' articolo 3 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 3 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
Gradi della professione di guida alpina
".
2. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
".
Art. 5. 
(Modifiche dell' articolo 4 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 4 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
Albo professionale delle guide alpine ed elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
".
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'articolo 13.
".
Art. 6. 
(Modifiche dell' articolo 5 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 5 della l.r. 41/1994 è sostituita della seguente: "
Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Possono essere iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e).
".
Art. 7. 
(Modifica dell' articolo 6 della l.r. 41/1994 )
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/1994 è aggiunto il seguente: "
5. bis.
Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1, 2, 3, 3 bis, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.
".
Art. 8. 
(Modifiche dell' articolo 7 della l.r. 41/1994 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
della professione di guida alpina maestro di alpinismo o di aspirante guida
" sono inserite le seguenti "
e di accompagnatore di media montagna
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
per l'iscrizione all'albo professionale
" sono inserite le seguenti "
o all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 41/1994 è inserito il seguente: "
5 bis.
La Giunta regionale, di concerto con il Collegio nazionale delle guide alpine, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, individuando modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.
".
Art. 9. 
(Modifiche dell' articolo 8 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 8 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
Validità dell'iscrizione all'albo professionale e all'apposito elenco speciale
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
L'iscrizione negli albi professionali
" sono inserite le seguenti "
e nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
Art. 10. 
(Modifiche dell' articolo 9 della l.r. 41/1994 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
1.
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. I contenuti dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 13, che organizza i corsi stessi.
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
la guida alpina o l'aspirante guida
" sono inserite le seguenti "
o l'accompagnatore di media montagna
" e dopo le parole "
la validità dell'iscrizione nell'albo professionale
" sono inserite le seguenti "
e nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
Art. 11. 
(Modifiche dell' articolo 11 della l.r. 41/1994 )
1. 
La rubrica dell' articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
Doveri della guida alpina e dell'accompagnatore di media montagna
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali
" sono inserite le seguenti "
e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
3. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
2.
Tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti, sciatori o visitatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
".
4. 
Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
L'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida
" sono inserite le seguenti "
e di accompagnatore di media montagna
".
5. 
Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
4.
Le guide alpine, le aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna, nell'esercizio anche occasionale dell'attività professionale, devono recare con sé la tessera che attesta l'iscrizione all'albo o all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis e il distintivo di riconoscimento ovvero l'attestato professionale equivalente, previsto nello Stato estero di appartenenza per le guide alpine straniere.
".
6. 
Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
e le aspiranti guide alpine
" sono inserite le seguenti "
e gli accompagnatori di media montagna
".
Art. 12. 
(Modifiche dell' articolo 13 della l.r. 41/1994 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
2.
Del Collegio regionale fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale della regione e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis, nonché le guide alpine maestri di alpinismo, le aspiranti guide e gli accompagnatori di media montagna che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
maestri di alpinismo
" sono inserite le parole "
e nell'apposito elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
".
Art. 13. 
(Modifiche dell' articolo 14 della l.r. 41/1994 )
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali
" sono inserite le seguenti "
e dell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
2. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 41/1994 è sostituita dalla seguente: "
b)
rilasciare agli iscritti all'albo professionale e all'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis la tessera di riconoscimento e il distintivo.
".
Art. 14. 
(Modifica dell' articolo 15 della l.r. 41/1994 )
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale
" sono inserite le seguenti "
e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 3 bis
".
Art. 15. 
(Modifiche dell' articolo 16 della l.r. 41/1994 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 41/1994 , le parole: "
all'articolo 2
" sono sostituite dalle seguenti "
agli articoli 2 e 2 bis
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 41/1994 , dopo le parole: "
ad un albo
" sono inserite le seguenti "
professionale o ad un elenco speciale
".
Art. 16. 
(Modifica dell' articolo 17 della l.r. 41/1994 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 41/1994 è sostituito dal seguente: "
2.
Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.
".
Art. 17. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno) è abrogato.
Art. 18. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 novembre 2015
Sergio Chiamparino