Legge regionale n. 18 del 03 agosto 2015  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali)".
(B.U. 06 agosto 2015, n. 31)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 8 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali) è sostituito dal seguente: "
Art. 8.
(Fondi a favore di imprese danneggiate)
1.
Al fine di sostenere il ripristino dell'operatività di attività produttive danneggiate da calamità naturali che si verifichino sul territorio piemontese e che rientrino nei casi di cui all'articolo 9, la Regione istituisce un apposito fondo gestito direttamente o attraverso un ente in house providing ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.
2.
Il fondo, utilizzato per fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali a far data dagli eventi di cui all'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014), è destinato alla concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche. Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo, previa adeguata motivazione, attività non rientranti nei casi sopra indicati, anche senza fini di lucro, che possano essere ritenute di rilevanza in ambito sociale ed economico.
3.
Alle imprese di cui al comma 2 è concessa un'agevolazione sotto forma di prestito rimborsabile a tasso agevolato o, in via eccezionale e per casi particolari e debitamente motivati, di contributo a fondo perduto.
4.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, le modalità di istituzione e gestione del fondo di cui al comma 1, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli eventuali finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003).
5.
La Regione favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 2 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito e istituisce a tal proposito un fondo di garanzia, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6.
Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7.
Agli oneri economici derivanti dal presente articolo si fa fronte secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 3 bis.
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 38/1978 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 38/1978 è inserito il seguente: "
Art. 8 bis.
(Assicurazioni)
1.
Le agevolazioni di cui all'articolo 8 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi. Nell'ambito di tali agevolazioni, la Regione prevede forme di premialità a favore delle imprese che stipulino assicurazioni finalizzate alla copertura di danni causati da eventi calamitosi.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 38/1978 )
1. 
L' articolo 9 della l.r. 38/1978 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Riconoscimento di calamità gravi)
1.
Le provvidenze previste all'articolo 2, primo comma, lettere d), e), f) sono disposte nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza rispettivamente da parte del Consiglio regionale o da parte del Consiglio dei Ministri.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo il terzo comma dell'articolo 17 della l.r. 38/1978 è inserito il seguente: "
3 bis.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8 e 8 bis, stimati in 4.000.000,00 di euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, si provvede mediante l'utilizzo delle economie giacenti presso il fondo istituito in Finpiemonte S.p.A. ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni , dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 .
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2015
Sergio Chiamparino