Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2015  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017".
(B.U. 18 maggio 2015, 1° suppl. al n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
1. 
Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A, integrato dall'Allegato I, è approvato in euro 12.134.088.913,80 in termini di competenza e in euro 15.903.485.485,50 in termini di cassa.
2. 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2015.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa)
1. 
Il totale generale delle spese di cui all'allegato A, integrato dall'Allegato I, è approvato in euro 12.134.088.913,80 in termini di competenza ed in euro 15.903.485.485,50 in termini di cassa.
2. 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015.
3. 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2015.
4. 
Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale finanziaria per l'anno 2015, le modifiche all'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2015.
5. 
Nelle more della determinazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle province e del riordino delle medesime funzioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), è determinata in euro 40 milioni.
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
1. 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2015 con i prospetti di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 4. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001 , quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa (Allegato A).
Art. 5. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa (Allegato A).
Art. 6. 
(Accordi di programma)
1. 
È approvato il fondo di cui all'unità previsionale di base (UPB) A11062 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 7. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di cui alle UPB A11011 e A11012.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi, relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 8. 
(Fondi speciali)
1. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 22 della l.r. 7/2001 , è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015 dei seguenti fondi:
a) 
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", individuato nella UPB A11011;
b) 
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB A11012.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 9. 
(Fondi per la reiscrizione di residui perenti)
1. 
Sono approvati all'interno delle UPB A11011 e A11012 i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 10. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 450.000.000,00 ed è iscritto nella UPB A11011.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 11. 
(Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2014)
1. 
Il disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, determinato in euro 328.490.000,00 è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2015-2017 secondo la seguente sequenza temporale: euro 19.300.000,00 nell'anno 2015, euro 53.700.000,00 nell'anno 2016 e euro 255.490.000,00 nell'anno 2017.
2. 
Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013), è stimato in euro 663.175.804,28 e viene riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2015-2017 come indicato in allegato alla presente legge (Allegato C).
Art. 12. 
(Parziale assorbimento del disavanzo allargato e riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. 
Per il parziale assorbimento del disavanzo allargato evidenziato nel giudizio di parificazione della Corte dei Conti relativo al rendiconto 2013 della Regione e stabilito nella successiva l.r.18/2014 , sono costituiti e finanziati tre fondi denominati rispettivamente "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte corrente", "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte capitale" e "Fondo di riequilibrio finanziario".
2. 
Il "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte corrente" è costituito per euro 191.958.516,28 nella UPB A11011. Il "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte capitale" è costituito per euro 48.457.030,92 nella UPB A11012. Entrambi i Fondi trovano voce di finanziamento in apposito capitolo di entrata di nuova costituzione al Titolo I, per recupero dell'evasione della tassa automobilistica. I Fondi possono essere utilizzati dalla Giunta regionale al solo scopo di disporre l'incremento dei capitoli di spesa necessario al riconoscimento di debiti della Regione maturati entro la data del 31 dicembre 2013:
a) 
per il piano di rientro dei debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerente ai servizi di trasporto pubblico su gomma e di trasporto ferroviario regionale, di cui all' articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , al netto delle correlate risorse assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al medesimo articolo di legge;
b) 
per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), di cui al comma 4;
c) 
per l'iscrizione in bilancio di stanziamenti necessari al riconoscimento di residui debiti, di cui al comma 5.
3. 
Il "Fondo di riequilibrio finanziario" è costituito con stanziamento pari a zero ed è incrementato con provvedimento della Giunta regionale per un importo corrispondente a quanto accertato sul capitolo di nuova istituzione in entrate per tutti gli incassi provenienti dal Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell' articolo 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2015'), per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione, per rimborso di debiti assunti dalla gestione commissariale ed il cui pagamento è stato anticipato dalla Regione Piemonte. Non è legittima l'assunzione di atti di impegno e liquidazione a valere su tale Fondo.
4. 
A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali, è riconosciuta, ai sensi dell' articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs 118/2011 e ferma restando l'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi, la legittimità dei debiti di cui all'elenco Allegato E, per un totale pari a euro 2.335.677,13, il cui finanziamento è disposto a valere sul "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte corrente" di cui al comma 2 e di cui all'elenco Allegato F per euro 374.578,14, il cui finanziamento è disposto a valere sul "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte capitale" di cui al comma 2.
5. 
A seguito delle istruttorie disposte dagli uffici regionali, è riconosciuta, ferma restando l'assunzione di tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi, la legittimità dei debiti di cui all'Allegato G, maturati fuori bilancio, per un totale pari a euro 57.589.474,51, il cui finanziamento è disposto a valere sul "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte corrente" di cui al comma 2 e di cui all'Allegato H, maturati fuori bilancio, per un totale pari a euro 48.082.452,78, il cui finanziamento è disposto a valere sul "Fondo per l'iscrizione dei residui debiti di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 non finanziati con FSC e per l'iscrizione di debiti fuori bilancio - Parte capitale" di cui al comma 2.
6. 
Sempre al fine del parziale assorbimento del disavanzo allargato di cui al comma 1, lo stanziamento a valere sul fondo denominato "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di natura corrente ( l.r. 7/2001 )", iscritto nella UPB A11011, è incrementato per euro 11.143.188,16 e lo stanziamento a valere sul fondo denominato "Residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, relativamente a spese di investimento ( l.r. 7/2001 )", iscritto nella UPB A11012, è incrementato per euro 62.970.316,20. Tali incrementi trovano voce di finanziamento nel capitolo di entrata di nuova costituzione al Titolo I, per recupero dell'evasione della tassa automobilistica di cui al comma 2.
7. 
Per l'iscrizione in bilancio, di cui all'Allegato I, degli stanziamenti necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nuovi capitoli di spesa.
Art. 13. 
(Variazioni compensative)
1. 
Per gli anni finanziari 2015-2017 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) 
occorre compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui all'interno delle UPB A11041, A11042 e A11043;
b) 
occorre spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle stesse, così come previsto dall'articolo 24, commi 3 e 4, della l.r. 7/2001 .
2. 
La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa UPB, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa UPB.
3. 
Al fine di incrementare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e dei fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati, la Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative anche tra capitoli di spesa appartenenti a diverse UPB.
4. 
La Giunta è autorizzata ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
Art. 14. 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 15. 
(Spese per l'acquisto di autoveicoli da utilizzare per le attività di protezione civile)
1. 
Per l'acquisto di autoveicoli, da utilizzare per le attività di protezione civile, è autorizzata per l'anno finanziario 2015 la spesa di euro 200.000,00.
2. 
L'UPB A18002 è integrata con lo stanziamento di euro 200.000,00 per l'anno 2015, da iscriversi su un capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per l'acquisto di autoveicoli da utilizzare per le attività di protezione civile, ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ".
3. 
La copertura finanziaria per l'anno 2015 è assicurata da prelievo di pari ammontare dalla UPB A11011.
Art. 16. 
(Bilancio pluriennale)
1. 
È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 17. 
(Nota informativa strumenti finanziari derivati)
1. 
È approvato l'Allegato D denominato "Nota informativa operazioni di finanza derivata (Swap)", ai sensi dell' articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
Art. 18. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 maggio 2015
Sergio Chiamparino