La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "dal 2015 al 2023" sono state inserite le parole "con estensione sino al 2025 limitatamente alla quota di cofinanziamento nazionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 del 2022.
[2] Nel comma 4 dell'articolo 3 le parole "fino al 2022" sono state sostituite dalle parole "fino al 2023" ad opera del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 7 del 2018.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà in dismissione con l'attivazione del nuovo presidio" sono state sostituite dalle parole "il trasferimento della Regione già assegnato all'Azienda a valere sull'utile della GSA dell'esercizio 2014" ad opera del comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 25 del 2021.
[4] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 112 della legge regionale 25 del 2021.
[5] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26 del 2015.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 6 le parole "La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprietà dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica. " sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2016.
[7] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[8] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 116 della legge regionale 19 del 2018.
[9] Il comma 2 dell'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 116 della legge regionale 19 del 2018.
[10] Il comma 3 dell'articolo 9 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 116 della legge regionale 19 del 2018.
[11] Il comma 4 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 116 della legge regionale 19 del 2018.
[12] Nel comma 5 dell'articolo 9 dopo le parole "eventuale spesa" sono state inserite le parole "massima di euro 7.000.000,00" ad opera del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 6 del 2017.
[13] Il comma 6 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 6 del 2017.
[14] Nel comma 7 dell'articolo 9 le parole "UPBA17102" sono state sostituite dalle parole "missione 16, programma 16.01" e le parole "del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015" sono state sostituite dalle parole "dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019" ad opera del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 6 del 2017.
[15] Nel comma 8 dell'articolo 9 le parole "UPBA17102" sono state sostituite dalle parole "missione 16, programma 16.01" e le parole "del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015" sono state sostituite dalle parole "dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019" ad opera del comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 6 del 2017.
[16] L'allegato C è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 7 del 2018.
[17] L'allegato D è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 4 del 2018.