Note:
[1] L'abrogazione della l.r. n. 2/2015, originariamente prevista dalla lettera vv) del comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019, è stata annullata per effetto del comma 12 dell'articolo 5 della l.r. n. 10/2019. IL comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 10/2019 ha disposto che la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 viga nuovamente fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 37 della l.r. 1/2019. Tale regolamento regionale, il numero 5 del 2023, è entrato in vigore l'11 agosto 2023. A decorrere da tale data la l.r. 2/2015 è definitivamente abrogata.