La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "in uso o dismesse" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2015.
[2] Al termine del comma 2 dell'articolo 7 sono state aggiunte le parole "nonché agevolazioni per il recupero delle medesime aree di cui è mantenuta la destinazione d'uso iniziale." ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6 del 2017.
[3] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 161 della legge regionale 16 del 2017.
[4] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 del 2020.
[5] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[6] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.
[7] L'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera uu) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.