La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "in uso o dismesse" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2015.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 10 sono state soppresse le parole "come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", nonché le parole "a far data dall'entrata in vigore del decreto legge 90/2014." ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2015.
[3] La rubrica dell' articolo 17 è stata sostituita ad opera del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2015.
[4] Il comma 1 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2015.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 17 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2015.
[6] Il comma 2 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2015.
[7] Il comma 3 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2015.