Legge regionale n. 8 del 15 settembre 2014  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e alla legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 ''Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale '' in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale)".
(B.U. 18 settembre 2014, n. 38)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23/2008
Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 23/2008 )
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2008 le parole "
ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti "
ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale
" e dopo le parole "
della Giunta regionale
" sono aggiunte, infine, le seguenti "
ed il Segretario generale della Giunta regionale;
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 23/2008 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 23/2008 , è inserito il seguente: "
Art. 8 bis.
(Segretario generale della Giunta regionale)
1.
Il Segretario generale della Giunta regionale, preposto a specifica struttura di livello direzionale, sovrintende funzionalmente alla gestione dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, ai fini dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politico-amministrativa.
2.
In particolare, il Segretario generale:
a)
coordina l'attività delle Direzioni regionali con le modalità di cui all'articolo 9;
b)
esercita il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei direttori regionali in caso di inerzia rispetto agli obiettivi assegnati;
c)
presiede il Comitato di coordinamento dei direttori di cui all'articolo 9;
d)
propone i provvedimenti di accertamento di responsabilità dirigenziale nei confronti dei direttori regionali;
e)
ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, cura il raccordo per l'attuazione delle politiche in materia di organizzazione e di articolazione di nuovi assetti strutturali nonché delle politiche in materia di personale;
f)
svolge ogni altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati ai direttori regionali dagli organi di direzione politico-amministrativa.
3.
Il Segretario generale della Giunta regionale espleta, altresì, l'attività di coordinamento e di impulso di progetti di particolare rilevanza programmatica interessanti più direzioni regionali attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o promuovendo l'istituzione delle strutture temporanee o di progetto di cui all'articolo 12.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, la descrizione analitica delle attribuzioni del Segretario generale di cui al presente articolo ed il puntuale raccordo con le funzioni dirigenziali e con gli organi di direzione politico-amministrativa, sono definiti in specifico provvedimento di organizzazione adottato ai sensi dell'articolo 5.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 9 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 le parole "
dal Capo di Gabinetto
" sono soppresse.
2. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
4.
Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Segretario generale della Giunta, che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto della Giunta e dai direttori regionali della Giunta. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, all'interno del Comitato di coordinamento delle direzioni, al Segretario generale spetta, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione agli organi di direzione politico-amministrativa, nella definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità
".
3. 
Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 le parole "
dal Capo di Gabinetto della Giunta
" sono sostituite dalle seguenti "
dal Segretario generale della Giunta regionale.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 23/2008 )
1. 
I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 sono abrogati.
2. 
La rubrica dell' articolo 14 della l.r. 23/2008 è sostituita dalla seguente "
Figura professionale di supporto al Presidente del Consiglio regionale
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 18 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 dopo le parole "
Oltre ai compiti indicati negli articoli
" sono inserite le seguenti "
8 bis,
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 23 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2008 le parole "
Gli incarichi di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta
" sono sostituite dalle seguenti "
L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale
" e dopo le parole "
nonché di
" sono inserite le seguenti "
Segretario generale della Giunta regionale e di
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 23/2008 le parole "
quelli di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti "
quello di Capo di Gabinetto della Giunta regionale
" e dopo le parole "
Giunta regionale
" sono inserite le seguenti "
e di Segretario generale della Giunta regionale
".
Art. 8. 
(Modifiche all' articolo 24 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 le parole "
Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti
"sono sostituite dalle seguenti "
L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 dopo le parole "
direttore regionale,
" sono inserite le seguenti "
Segretario generale della Giunta regionale,
".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: "
3 bis.
Il Segretario generale della Giunta regionale è nominato dalla Giunta regionale su proposta conforme del Presidente della Regione, anche fra persone esterne all'amministrazione regionale, ai sensi del comma 4, attraverso procedure di evidenza pubblica.
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 29 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2008 dopo le parole "
i dirigenti di settore della struttura interessata,
" sono inserite le seguenti "
in assenza di vice direttori,
".
Art. 10. 
(Modifiche all' articolo 37 della l.r. 23/2008 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 23/2008 dopo le parole "
di cui alla presente legge
" sono aggiunte, infine, le seguenti "
con esclusione della figura del Segretario generale.
".
Capo II. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2011
Art. 11. 
(Modifiche all' articolo 14 della l.r. 7/2011 )
1. 
Alla lettera f), comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 7/2011 le parole "
agli articoli 10, 14 e 15 della l.r. 23/2008
" sono sostituite dalle seguenti "
agli articoli 10 e 15 della l.r. 23/2008
".
[1]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 settembre 2014
Sergio Chiamparino

Note:

[1] Le modifiche previste in questo comma non sono state effettuate perchè superate da quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n.130/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell' art. 14 della l.r. 7/2011.