Legge regionale n. 2 del 05 febbraio 2014  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016".
(B.U. 06 febbraio 2014, 2° suppl. al n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
1. 
Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in 15.190.144.502,05 euro in termini di competenza e in 18.225.293.184,21 euro in termini di cassa.
2. 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2014.
Art. 2.[1] 
(Stato di previsione della spesa)
1. 
Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in 15.190.144.502,05 euro in termini di competenza ed in 18.225.293.184,21 euro in termini di cassa.
2. 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.
3. 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2014.
4. 
Sono approvate, in sede di coordinamento tra la presente legge e la legge regionale finanziaria per l'anno 2014, le modifiche all'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2014.
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
1. 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2014 con i prospetti di cui all' articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).
Art. 4. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001 , quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 5. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 6. 
(Accordi di programma)
1. 
È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 7. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di cui alle UPB DB09011 e DB09012.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 8. 
(Fondi speciali)
1. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 22 della l.r. 7/2001 , é autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014 dei seguenti fondi:
a) 
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", individuato nella UPB DB09011;
b) 
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB DB09012.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 9. 
(Fondi per la reiscrizione di residui perenti)
1. 
Sono approvati all'interno delle UPB DB09011 e DB09012 i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 10. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2014 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in 473.982.016,66 euro ed è iscritto nella UPB DB09011.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 11. 
(Avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2013)
1. 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, è determinato in euro 0,00.
2. 
Il disavanzo indicato all' articolo 4, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2013, n. 15 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012), aggiuntivo rispetto alla situazione finanziaria di cui al comma 1, è stimato in 660.116.163,00 euro e viene riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2014-2016 come indicato in allegato alla presente legge (Allegato C).
Art. 12. 
(Variazioni compensative)
1. 
Per gli anni finanziari 2014-2016 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) 
siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui all'interno delle UPB DB09041, DB09042 e DB09043;
b) 
occorra spostare i capitoli tra le diverse UPB per una migliore definizione delle stesse, così come previsto dall'articolo 24, commi 3 e 4, della l.r. 7/2001 .
2. 
La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.
3. 
Al fine di incrementare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e dei fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati, la Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative anche tra capitoli di spesa appartenenti a diverse unità previsionali di base.
4. 
La Giunta è autorizzata ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
Art. 13. 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 14. 
(Bilancio pluriennale)
1. 
È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016, allegato alla presente legge (Allegato B).
Art. 15. 
(Nota informativa strumenti finanziari derivati)
1. 
È approvato l'allegato D denominato "Nota informativa operazioni di finanza derivata (Swap)", ai sensi dell' articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
Art. 16. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 febbraio 2014
Roberto Cota


Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 12/01/2016 pubblicata sulla G.U. n. 5 del 3/02/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha dichiarato inoltre l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha dichiarato infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.