Legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2014  ( Versione vigente )
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015".
(B.U. 31 dicembre 2014, n. 53)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Esercizio provvisorio)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell' articolo 66 dello Statuto e dell' articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 2015, il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015 limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, come contenuti nel disegno di legge regionale n. 84 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017), approvato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2014.
2. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e le somme iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), ripartite prioritariamente tra le province, al fine di garantirne la continuità dell'esercizio.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 84.
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2014
Sergio Chiamparino