Legge regionale n. 15 del 14 ottobre 2014  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)".
(B.U. 16 ottobre 2014, n. 42)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 13 della l.r. 10/1995 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) è sostituito dal seguente: "
1.
Il Collegio sindacale è organo delle Aziende sanitarie regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 è sostituito dal seguente: "
2.
Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 , designati rispettivamente:
a)
uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
b)
uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c)
uno dal Ministero della salute.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 è inserito il seguente: "
2 bis.
I requisiti per la nomina dei componenti dei Collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale e sono definiti previa intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, relativamente al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
".
4. 
Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 le parole "
cinque anni
" sono sostituite dalle seguenti "
tre anni
".
Art. 2. 
(Efficacia e norma di coordinamento)
1. 
La disposizione di cui all' articolo 13, comma 2, della l.r. 10/1995 , come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, ha efficacia dalla data di scadenza dei collegi sindacali attualmente in carica.
2. 
Ogni riferimento testuale ai collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie regionali, contenuto in leggi regionali, è sostituito dalle parole "
Collegio sindacale
".
Art. 3. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
d) 
la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale).
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 ottobre 2014
Sergio Chiamparino