Art. 8.
(Termini)
1.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi e individuano, nel rispetto degli stessi, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento.
2.
Il rispetto dei termini del procedimento costituisce elemento di valutazione delle prestazioni del responsabile del procedimento.
3.
I criteri di cui al comma 1 sono volti a garantire:
a)
la più sollecita conclusione del procedimento, tenuto conto della complessità dello stesso;
b)
il non aggravio delle procedure e degli adempimenti istruttori, con particolare riguardo ai destinatari dell'atto finale;
c)
il rispetto degli interessi coinvolti.
4.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, assumono ogni iniziativa idonea a ridurre i termini massimi di conclusione dei procedimenti stabiliti ai sensi del comma 1.
5.
Il termine per la conclusione dei procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o dalle deliberazioni di cui ai commi 6 e 7, è di trenta giorni.
6.
Con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti.
7.
Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni e comunque non oltre centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti, tali termini sono adottati con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza.
8.
Se il procedimento è ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente o dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge, dai regolamenti o dalle deliberazioni della Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e quello effettivamente impiegato. Se l'iniziativa è d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso o, nel caso in cui sussista l'obbligo di provvedere, dalla data del verificarsi del fatto da cui sorge tale obbligo o dal momento eventualmente stabilito dalla legge, dal regolamento o dalle deliberazioni.
9.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, promuovono intese o altre forme di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti regionali per l'individuazione concordata dei termini, al fine di ridurre i tempi complessivi di conclusione dei procedimenti.
Art. 9.
(Sospensione dei termini)
1.
I termini per la conclusione dei procedimenti possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni e di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, dandone comunicazione all'interessato.
2.
I termini non possono essere sospesi per la richiesta di dichiarazioni sostitutive che costituiscono requisiti di ammissibilità dell'istanza.
3.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 24, il termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 o dalla scadenza del termine di sospensione.