Legge regionale n. 12 del 29 settembre 2014  ( Versione vigente )
"Rinegoziazione e ristrutturazione del debito regionale".
(B.U. 02 ottobre 2014, n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Rinegoziazione del debito con Cassa depositi e prestiti)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui contratti con Cassa depositi e prestiti (CDP) e a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria da allegarsi allo stesso provvedimento amministrativo su cui la commissione consiliare competente esprime parere obbligatorio.
2. 
La valutazione di cui al comma 1 tiene conto dei dati finanziari attualizzati dell'operazione, dei rischi assunti connessi al nuovo indebitamento ed all'allungamento della durata del debito. Il tasso del prestito rinegoziato è determinato, per ciascun prestito originario, in condizioni di equivalenza finanziaria.
3. 
Le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente, qualora rispondente a criteri di convenienza economico finanziaria, alla riduzione del debito regionale e secondariamente al finanziamento di spese d'investimento.
Art. 2. 
(Ristrutturazione del debito con il Ministero dell'economia e delle finanze)
1. 
Ai sensi dell' articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare il prestito obbligazionario individuato ed ammesso dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014 e ad operare per la contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata con propria deliberazione a dare mandato agli intermediari finanziari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di riacquisto del titolo obbligazionario di cui al comma 1 ed a definire le condizioni di convenienza economica che assicurino che i derivati, con un valore di mercato negativo, siano ricompresi nell'operazione di riacquisto e che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato dei derivati non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi.
3. 
La Giunta regionale, a seguito della ristrutturazione del debito, è autorizzata a stipulare un mutuo con il Ministero dell'economia e delle finanze da rimborsare in trenta rate annuali d'importo costante. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 .
4. 
I risparmi annuali di spesa derivanti dalla ristrutturazione del debito sono destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013 , nonché, qualora rispondente a criteri di convenienza economico finanziaria, prioritariamente alla riduzione del debito regionale e secondariamente al finanziamento di spese di investimento.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse resesi disponibili nell'ambito delle UPB DB09041 e DB09043.
2. 
Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2 ed in relazione alle spese per le commissioni degli intermediari finanziari previste dall' articolo 45, comma 9 del d.l. 66/2014 , la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare l'UPB DB09041 per un importo stimato prudenzialmente in euro 3.600.000, mediante riduzione di pari importo dell'UPB DB09011.
3. 
Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902, nonché appositi capitoli di spesa collegati nell'ambito delle UPB DB09041, DB09042 e DB09043.
4. 
Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse resesi disponibili nell'ambito delle UPB DB09041 e DB09043.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 settembre 2014
Sergio Chiamparino