Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014  ( Versione vigente )
"Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 e abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 ".
(B.U. 31 dicembre 2014, n. 53)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. 'SCR - Piemonte SpA '. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte '), è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Organi della società e direttore generale)
1.
Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio d'amministrazione composto da tre membri incluso il Presidente o, in alternativa, un amministratore unico ed il collegio sindacale.
2.
Gli organi sono composti secondo quanto stabilito dallo statuto sociale in armonia con le norme vigenti.
3.
L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, il quale coordina l'attività tecnica nei settori di interesse della SCR - Piemonte SpA.
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le parole "
31 dicembre 2014
" sono sostituite dalle seguenti "
31 dicembre 2015
".
Art. 3. 
(Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie)
1. 
Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).
2. 
Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1.
[1]
3. 
Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.
4. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.
[2]
Art. 4. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2014
Sergio Chiamparino

Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2015.

[2] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2015.