La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 3 del 2015.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "Tali comuni sono individuati dai soggetti che gestiscono gli impianti di smaltimento sulla base dei rifiuti conferiti, purchè attribuibili esclusivamente agli stessi eventi alluvionali." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 3 del 2015.
[3] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3 del 2015.
[4] L'art.7 è stato abrogato, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art.8, dal 1° gennaio 2021 data di entrata in vigore del regolamento regionale 5/2020.