Legge regionale n. 22 del 24 dicembre 2014  ( Versione vigente )
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria".
(B.U. 24 dicembre 2014, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)
1. 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:
a) 
per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;
b) 
per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;
c) 
per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,52 per cento;
d) 
per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 2,09 per cento;
e) 
per i redditi oltre 75.000,00 euro: 2,10 per cento.
2. 
Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale; in caso di modifica di quest'ultimi le maggiorazioni previste dal comma 1 sono applicate sui nuovi scaglioni.
Art. 2. 
(Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni previste dall' articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dall' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 68/2011, di 100 ,00 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.
2. 
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni previste dall' articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 , maggiorate nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF) sono incrementate di ulteriori 50,00 euro.
3. 
Ai fini della spettanza, della determinazione e della ripartizione delle detrazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e commi seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 .
Art. 3.[1] 
(...)
Art. 4. 
(Rideterminazione di alcuni importi della tassa automobilistica)
1. 
Con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2015 e relativi ai periodi posteriori a tale data gli importi della tassa automobilistica regionale dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di potenza superiore ai 53 kw sono aumentati:
a) 
del 6 per cento per i veicoli di potenza fino a 100 kw;
b) 
dell'8 per cento per i veicoli di potenza superiore a 100 kw e fino a 130 kw;
c) 
del 10 per cento per i veicoli di potenza superiore a 130 kw.
2. 
Gli aumenti previsti dal comma 1 non si applicano per i veicoli di proprietà delle società di leasing e loro utilizzatori.
Art. 5. 
(Disposizioni a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2014)
1. 
Il tributo speciale a favore della Regione per il conferimento in discarica, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché il contributo previsto a favore delle province dall' articolo 16 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), non si applica per il quarto trimestre 2014 ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2014. Tali comuni sono individuati dai soggetti che gestiscono gli impianti di smaltimento sulla base dei rifiuti conferiti, purchè attribuibili esclusivamente agli stessi eventi alluvionali
[2]
1 bis. 
La minore entrata derivante dall'applicazione del presente articolo, stimata in euro 180.000,00 ed imputabile, in termini di competenza e cassa, allo stati di previsione dell'entrata nell'ambito della UPB A1102 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, è compensata mediante riduzione di euro 180.000,00, in termini di competenza e cassa, dell'importo iscritto nello stato di previsione della spesa nell'ambito della UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.
[3]
Art. 6. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente: "
2.
Nella determinazione dei canoni di cui al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai principi di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, anche attraverso l'attuazione di una idonea politica dei prezzi dell'acqua volta a:
a)
incentivare un uso razionale della risorsa idrica;
b)
conseguire, in applicazione del principio 'chi inquina paga ', un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa.
".
Art. 7.[4] 
(...)
Art. 8. 
(Norma finale)
1. 
Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
2. 
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, l'articolo 7 è abrogato.
Art. 9. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2014
Sergio Chiamparino

Note:

[1] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 3 del 2015.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "Tali comuni sono individuati dai soggetti che gestiscono gli impianti di smaltimento sulla base dei rifiuti conferiti, purchè attribuibili esclusivamente agli stessi eventi alluvionali." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 3 del 2015.

[3] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3 del 2015.

[4] L'art.7 è stato abrogato, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art.8, dal 1° gennaio 2021 data di entrata in vigore del regolamento regionale 5/2020.