"Riduzione dell'assegno vitalizio".
(B.U. 18 dicembre 2014, n. 51)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Età per la corresponsione dell'assegno vitalizio)
1.
L'assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai consiglieri regionali della IX o delle precedenti legislature che abbiano compiuto i 65 anni di età.
Art. 2.
(Rideterminazione del trattamento economico)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive:
a)
del 6 per cento per l'importo fino ai 1.500,00 euro;
b)
dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro;
c)
dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501, 00 euro e i 6.000,00 euro;
d)
dell'ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000,00 euro.
2.
A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica un'ulteriore decurtazione del 40 per cento sull'ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.
3.
I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.
4.
Al
comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 ''Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali '', 3 settembre 2001, n. 24 ''Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali '' e 31 dicembre 2010, n. 27 ''Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali '') le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
".
a decorrere dal 1 gennaio 2016
a decorrere dal 1° gennaio 2020
5.
Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i consiglieri regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che hanno un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell'anno precedente.
Art. 3.
(Norma finale)
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 si applica ai consiglieri regionali ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio mensile deve essere ancora corrisposto.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 dicembre 2014
Sergio Chiamparino