Legge regionale n. 19 del 01 dicembre 2014  ( Versione vigente )
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie".
(B.U. 01 dicembre 2014, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Slittamenti agli anni 2015-2016)
1. 
Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2015 e 2016 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 23 della l.r. 7/2001 , gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.
Art. 3. 
(Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)
1. 
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a 364.983.307,72 euro, come indicato all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013) e accertato secondo le modalità di calcolo di cui all' articolo 33, comma 1, della l.r. 7/2001 , è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2014-2016 secondo la seguente sequenza temporale: 36.498.330,78 euro nell'anno 2014, 95.000.000,00 euro nell'anno 2015 e 233.484.976,94 euro nell'anno 2016.
2. 
Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 di cui all' articolo 5, comma 2, della l.r. 18/2014 , accertato in 2.655.935.445,67 euro, è riassorbito come indicato all'allegato C della presente legge.
3. 
La voce "Debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi" elencata all'allegato C deve consentire la reiscrizione dei debiti fuori bilancio, riferiti principalmente al settore sanitario, come definiti in sede di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013.
Art. 4.[2] 
(Gestione del palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice)
1. 
Al fine di garantire la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo di proprietà della Regione Piemonte sito in Torre Pellice e denominato Palazzo del Ghiaccio, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, si prevede di corrispondere al concessionario del servizio, individuato ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), un corrispettivo annuo pari a 300.000,00 euro nell'UPB DB18111 alla cui copertura si fa fronte con le risorse della medesima UPB.
[3]
1 bis. 
Per le annualità 2015-2016 e 2016-2017 al concessionario del servizio come individuato ai sensi del comma 1 viene erogato un corrispettivo annuo pari a euro 265.500,00 oltre IVA a valere sull'UPB A2005A1 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
[4]
Art. 5. 
(Termini per l'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio finanziario 2014)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2014, il termine del 30 novembre per l'assunzione degli impegni di spesa, previsto dall' articolo 31, comma 8, della l.r. 7/2001 è stabilito nel 15 dicembre 2014.
Art. 6. 
(Registrazioni contabili relative alla mobilità sanitaria extraregionale e internazionale)
1. 
Si autorizza la Giunta regionale a disporre le variazioni compensative al bilancio della Regione che derivano dalle rilevazioni contabili in materia di mobilità sanitaria extraregionale e internazionale.
Art. 7. 
(Sperimentazione appalti pre-commerciali)
1. 
La Regione Piemonte avvia un'azione di sperimentazione di appalti pre-commerciali di cui al d.lgs. 163/2006 , in un ampio spettro di settori tecnologici e domini applicativi, da appaltare in coerenza con le vocazioni industriali, sanitarie e le priorità di sviluppo dei territori, nonché con le indicazioni tematiche del Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020.
2. 
La selezione degli operatori avviene tra le start-up di cui all' articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge. 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede in Piemonte.
3. 
La copertura finanziaria deriva dall'accantonamento di una percentuale pari al 3% delle attuali spese per forniture e dai fondi Ue.
4. 
Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in 300.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 8. 
(Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica)
1. 
Con il presente articolo è costituito presso Finpiemonte S.p.A. un Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica.
2. 
Ai fini del presente articolo, Finpiemonte S.p.A. è organismo intermedio tra le imprese di cui al precedente comma e i soggetti che svolgono consulenza di comunicazione e marketing.
3. 
Con il Fondo, di cui al comma 1, sono coperte le spese sostenute dalle imprese nei tre anni successivi all'iscrizione in apposito registro regionale.
4. 
La Giunta regionale, sentita la commissione competente, stabilisce tempi, modalità e criteri per l'accesso al Fondo.
5. 
Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati per il biennio 2015-2016 complessivamente in 500.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003 .
Art. 9. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) la parola "
quadriennale
" è sostituita dalla seguente "
quinquennale
".
Art. 10. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 dicembre 2014
Sergio Chiamparino


Note:

[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 12/01/2016 pubblicata sulla G.U. n. 5 del 3/02/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha dichiarato inoltre l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha dichiarato infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

[2] Nella rubrica dell' articolo 4 la parola "Finanziamento" è stata sostituita dalla parola "Gestione" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 del 2015.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "biennio 2015-2016" sono state soppresse e la parola "contributo" è stata sostituita dalla parola "corrispettivo" ad opera del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 del 2015.

[4] Il comma 1 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26 del 2015.