Legge regionale n. 13 del 06 ottobre 2014  ( Versione vigente )
"Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 ".
(B.U. 09 ottobre 2014, n. 41)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Approvazione accordo)
1. 
È approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato A alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (di seguito accordo).
Art. 2. 
(Competenze)
1. 
Sono di competenza del Consiglio regionale:
a) 
la designazione di un componente il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'accordo;
b) 
la designazione di due componenti il collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 dell'accordo;
c) 
l'individuazione degli indirizzi generali della programmazione pluriennale.
2. 
Sono di competenza della Giunta regionale:
a) 
la determinazione e l'aggiornamento periodico, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, delle tariffe relative alle prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo periodo dell'accordo;
b) 
la definizione delle indicazioni programmatiche per il consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 1, lettera c) ed ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'accordo;
c) 
l'approvazione, su conforme parere delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dello statuto predisposto dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) dell'accordo, nonché l'eventuale assegnazione di un termine per provvedere;
d) 
l'eventuale assegnazione di un termine per provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) dell'accordo;
e) 
l'esercizio, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, delle funzioni di controllo preventivo sui provvedimenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'accordo;
f) 
la determinazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e, in caso di scioglimento, al commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 dell'accordo;
g) 
la predisposizione dell'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'accordo;
h) 
la definizione, con apposito atto amministrativo emanato d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, della composizione della commissione per la predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dell'accordo;
i) 
la predisposizione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dello schema di contratto di lavoro del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'accordo;
j) 
la conferma, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'accordo;
k) 
la determinazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, del trattamento economico annuo del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 dell'accordo;
l) 
la formulazione delle indicazioni al consiglio di amministrazione per fissare gli obiettivi annuali del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 dell'accordo;
m) 
l'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'accordo.
3. 
Sono di competenza del Presidente della Giunta regionale, che può delegare l'assessore competente:
a) 
la nomina del consiglio di amministrazione, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'accordo;
b) 
la convocazione della prima riunione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'accordo;
c) 
la contestazione all'interessato della sussistenza delle condizioni comportanti la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 8 dell'accordo e la decisione definitiva, valutate le eventuali controdeduzioni;
d) 
la nomina del commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) dell'accordo;
e) 
l'individuazione, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, degli aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto da sottoporre ad approfondimento e verifica da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dell'accordo;
f) 
lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, previa intesa con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo;
g) 
la nomina, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta e sentito il Ministro della salute, del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'accordo;
h) 
la stipulazione del contratto con il direttore generale nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'accordo;
i) 
la contestazione delle cause di incompatibilità del direttore generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'accordo e l'eventuale dichiarazione di decadenza;
l) 
la richiesta di elementi integrativi di giudizio ai sensi dell'articolo 17, comma 4 dell'accordo.
4. 
La Giunta regionale informa annualmente in via preventiva la commissione consiliare competente sull'applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera b).
Art. 3. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato.
2. 
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.
Art. 4. 
(Norme transitorie)
1. 
Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.
Art. 5. 
(Abrogazione)
1. 
La legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 06 ottobre 2014
Sergio Chiamparino

Allegato A 

(Art. 1)

Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle d'Aosta.

Art. 1. (Competenze)

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente alle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle attività a tutela della sanità umana, della sanità e del benessere animale, della sicurezza alimentare e dell'igiene delle produzioni zootecniche.

2. L'Istituto è tenuto in via ordinaria ad assicurare le funzioni previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190 e dal decreto ministeriale 27 febbraio 2008 e, in particolare:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli animali e in particolare delle zoonosi;

b) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale e/o vegetale e sull'alimentazione animale, nonchè la sperimentazione delle tecnologie e delle metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e/o vegetale;

c) gli accertamenti analitici e il supporto tecnico-scientifico e operativo necessari all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione delle malattie degli animali domestici;

d) il supporto tecnico scientifico e operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

e) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico scientifico per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale e/o vegetale;

g) l'attuazione di iniziative e programmi per l'aggiornamento del personale sanitario e di altri operatori;

h) la realizzazione di ricerche per lo sviluppo delle conoscenze nel settore dell'igiene, della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare;

i) il controllo sostanziale, di tipo tecnico-scientifico sui laboratori che assicurano le attività di autocontrollo, secondo le modalità e le tariffe determinate dalla Regione Piemonte d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

3. D'intesa con le regioni e le province autonome competenti, l'Istituto può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. L'Istituto, in relazione allo svolgimento delle sue competenze, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16. La Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, definisce ed aggiorna periodicamente, con proprio provvedimento, le tariffe relative alle prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo.

5. Mediante le convenzioni di cui al comma 4 l'Istituto può svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione, nei dottorati di ricerca e nei master.

Art. 2. (Organi)

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3. (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I componenti del consiglio devono essere muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e sono scelti fra soggetti aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

3. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il Presidente della Regione Piemonte provvede alla nomina ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti, sulla base del criterio della rotazione tra le Regioni, il presidente ed il vicepresidente.

4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.

5. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei Consigli e delle Giunte delle Regioni interessate;

b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;

c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell' articolo 1219 del codice civile , ovvero si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo, secondo comma.

6. La normativa nazionale in materia di amministratori di enti pubblici stabilisce eventuali altre cause di incompatibilità, decadenza, di inconferibilità dell'incarico e comunque ostative alla nomina dei componenti.

7. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;

c) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalle cariche regionali, ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 );

d) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

8. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 7, il consiglio di amministrazione dell'Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dal comma 7, lettere b), c) e d), provvede a contestarne la sussistenza all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.

9. Nei confronti del consigliere designato dal Ministro della salute la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro.

Art. 4. (Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto ed in particolare definisce, sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dalle Regioni e dal Ministero della salute, per quanto di rispettiva competenza, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione in particolare:

a) entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo, provvede alla revisione dello statuto uniformandolo alla normativa vigente e lo trasmette alla Regione Piemonte per l'approvazione; ove il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione Piemonte assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto, nomina un apposito commissario che provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni;

b) entro il termine di cui alla lettera a) adotta, su proposta del direttore generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica; ove il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione Piemonte assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto, nomina un apposito commissario che provvede agli atti ed ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni;

c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto predisposto dal direttore generale nel rispetto dei principi di cui al codice civile ;

d) approva, su proposta del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonchè da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori;

e) approva, su proposta del direttore generale, il bilancio di esercizio;

f) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto, predisposta dal direttore generale, trasmettendo allo stesso direttore generale ed ai Presidenti delle Regioni interessate le relative osservazioni e conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Il consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dall'adozione, trasmette i provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) alla Regione Piemonte che esercita le funzioni di controllo d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, può incaricare il consiglio di amministrazione di svolgere approfondimenti e verifiche su aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Alle sedute partecipa con funzioni consultive il direttore generale; il direttore amministrativo provvede a garantire le funzioni di segreteria.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e la sua articolazione interna costituiscono oggetto di disciplina statutaria che deve comunque prevedere la possibilità di convocazione straordinaria dell'organo da parte dei Presidenti delle Regioni interessate.

7. La misura delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al commissario straordinario di cui all'articolo 5 è stabilita d'intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Art. 5. (Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di:

a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;

c) impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Con il provvedimento che scioglie il consiglio decade il direttore generale e viene nominato - di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della salute - un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

3. Il consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

Art. 6. (Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale)

1. La Regione Piemonte predispone l'avviso per la presentazione delle istanze da parte dei candidati alla carica di direttore generale e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana entro sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio o, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo.

2. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti ed è nominato, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dal Presidente della Regione Piemonte, sentito il Ministro della salute, tra i soggetti in possesso dei requisiti. Ove non venga raggiunta un'intesa tra le Regioni entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento di concertazione, il parere del Ministro della salute s'intende vincolante.

3. La predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti viene svolta da una commissione la cui composizione è definita d'intesa tra le Regioni con apposito atto amministrativo della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dall' articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 .

4. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale nominato. Previa intesa tra le Regioni, la durata del contratto può essere altrimenti determinata in misura comunque non inferiore a tre anni. Il contratto viene stipulato sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

7. Il trattamento economico annuo del direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta ed è commisurato a quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie della Regione dove l'Istituto ha sede legale. Il compenso può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su indicazione delle Regioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

8. Per quanto non previsto dal presente accordo relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 7. (Competenze del direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) propone al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo economico annuale corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonchè da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;

b) propone al consiglio di amministrazione il bilancio di esercizio;

c) sottoscrive i contratti e le convenzioni;

d) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone al consiglio di amministrazione per la valutazione;

e) propone al consiglio di amministrazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

f) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi in attuazione delle previsioni dell' articolo 14 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

g) istituisce un'apposita struttura di controllo interno, come previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , come modificato del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

3. Sono comunque riservati al direttore generale gli atti di nomina, sospensione o decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Art. 8. (Incompatibilità e cause di decadenza del direttore generale)

1. Le cause di incompatibilità, di decadenza, di inconferibilità dell'incarico o comunque ostative alla nomina del direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie locali.

2. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle eventuali incompatibilità è contestata mediante comunicazione al direttore generale che, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.

3. La sopravvenienza dei motivi di incompatibilità di cui al comma 1 è sempre causa di decadenza.

Art. 9. (Direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private.

3. II direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai direttori amministrativo o sanitario.

7. Il rapporto di lavoro dei due direttori è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le previsioni di cui al d. lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.

8. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

9. Il trattamento economico annuo dei direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari all' ottanta per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

Art. 10. (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione Piemonte. I revisori dei conti sono scelti - ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze - tra i soggetti iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 .

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 , vigila sulla gestione amministrativa, contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell' articolo 2403 del codice civile ;

b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto;

d) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché al direttore generale.

3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.

5. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall' articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per i componenti il collegio dei revisori delle unità sanitarie locali.

Art. 11. (Osservatorio epidemiologico veterinario)

1. Presso l'Istituto è istituito l'Osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo, nonché l'analisi del rischio, a supporto delle decisioni di sanità pubblica e delle attività di programmazione di competenza delle Regioni.

Art. 12. (Organizzazione)

1. L'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche, da individuarsi nell'ambito del regolamento per l'ordinamento dei servizi interni dell'Istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

2. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti nel rispetto dei principi di cui all' articolo 10 del d.lgs. 106/2012 , dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), prevedendo la riorganizzazione degli uffici dirigenziali mediante la loro riduzione in misura pari o inferiore a quella determinata in applicazione dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , nonché l'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorato e contabilità non ecceda comunque il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

Art. 13. (Buone pratiche di laboratorio ed accreditamento)

1. L'Istituto, al fine di garantire un'attività di certificazione conforme alle prescrizioni comunitarie, adegua costantemente i requisiti strutturali e di funzionamento alla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio ed all'accreditamento delle prove previste nei piani nazionali e regionali di controllo ufficiale su alimenti e mangimi.

Art. 14. (Finanziamento e gestione economica e patrimoniale)

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dalle entrate previste all' articolo 6 del d.lgs. 270/1993 e successive modificazioni. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è ispirata ai principi di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 15. (Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria.

2. Le modalità di assunzione sono quelle previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del d.lgs. 270/1993 e s.m.i..

Art. 16. (Prestazioni rese nell'interesse di terzi)

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti ai sensi del precedente articolo 1 a condizione che:

a) non venga arrecato pregiudizio all'attività istituzionale;

b) siano adottate le misure necessarie ad evitare conflitti d'interessi;

c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti;

d) sia assicurata una gestione contabile ed amministrativa separata da quella ordinaria dell'Istituto;

e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si faccia riferimento al tariffario di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo.

Art. 17. (Funzioni di controllo)

1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , sono soggetti al controllo preventivo della Regione Piemonte, che è tenuta a pronunciarsi, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, i provvedimenti riguardanti:

a) il bilancio preventivo economico come redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), le sue variazioni;

b) il bilancio di esercizio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e);

c) lo statuto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e le sue modificazioni;

d) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);

e) il regolamento per la gestione economico finanziaria patrimoniale di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c);

f) la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento la Giunta regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 3, sono trasmesse contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle d'Aosta che possono prospettare osservazioni o rilievi ai fini della decisione di controllo.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richieda all'Istituto elementi integrativi di giudizio; in tal caso dal momento della ricezione dei chiarimenti richiesti, che devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di trenta giorni.

5. Per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo, nonché per la risoluzione di eventuali questioni applicative del presente accordo, la Giunta regionale del Piemonte istituisce e coordina un gruppo tecnico composto da due funzionari designati dalla Regione Piemonte, di cui uno è il responsabile della struttura competente in materia di prevenzione veterinaria o suo delegato, che assume il ruolo di coordinatore, due dalla Regione Liguria e due dalla Regione Valle d'Aosta.