Legge regionale n. 11 del 29 settembre 2014  ( Versione vigente )
"Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
(B.U. 02 ottobre 2014, n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è inserito il seguente: "
1 bis.
La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale, nonché di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante anche il riordino degli enti operanti nel settore.
".
Art. 2. 
(Sostituzione dell' articolo 28 della l.r. 3/2010 )
1. 
L' articolo 28 della l.r. 3/2010 , è sostituito dal seguente: "
Art. 28.
(Agenzie territoriali per la casa)
1.
Le Agenzie territoriali per la casa (ATC) vengono riordinate, anche in attuazione del disposto di cui all' articolo 19 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), secondo principi e criteri di economicità, efficacia e omogeneità e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.
2.
Le ATC indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente legge, sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, attuano e gestiscono il patrimonio di edilizia sociale ed esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale.
3.
Le ATC sono articolate sul territorio in uffici e sportelli distaccati dalla sede legale indicata nell'allegato B, situati in ogni capoluogo di provincia o in altri comuni dell'ambito territoriale di competenza individuati nello statuto.
4.
In relazione alle finalità statutarie, l'attività istituzionale delle ATC inerente gli alloggi di edilizia sociale non può configurarsi di tipo commerciale, in quanto connessa all'esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.
5.
In caso di liquidazione della ATC ai sensi dello statuto, l'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla Regione o, su indicazione della stessa, ad enti non commerciali svolgenti analoga attività istituzionale.
6.
Le ATC, per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di accesso, permanenza e pagamento dei canoni di locazione di edilizia sociale, sono equiparate agli enti pubblici ai fini della disciplina del trattamento dei dati.
7.
Gli enti pubblici diversi dalle ATC si avvalgono di norma delle ATC per la gestione del patrimonio di loro proprietà. Oltre alle ATC sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale i comuni e i loro consorzi.
8.
Le risorse derivanti dal contenimento della spesa di cui al comma 1 sono interamente utilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio abitativo.
".
Art. 3. 
1. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 3/2010 , sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
e dei programmi di social housing anche in società con privati
".
Art. 4. 
(Sostituzione dell' articolo 30 della l.r. 3/2010 )
1. 
L' articolo 30 della l.r. 3/2010 , è sostituito dal seguente: "
Art. 30.
(Statuto)
1.
Il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, lo statuto tipo delle ATC.
2.
Le ATC, in sede di prima applicazione, adottano gli statuti in conformità allo statuto tipo entro trenta giorni dal primo insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione.
".
Art. 5. 
(Sostituzione dell' articolo 31 della l.r. 3/2010 )
1. 
L' articolo 31 della l.r. 3/2010 , è sostituito dal seguente: "
Art. 31.
(Organi delle ATC)
1.
Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale.
2.
Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e per la nomina sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.
3.
Il consiglio di amministrazione della ATC del Piemonte centrale è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. I consigli di amministrazione della ATC del Piemonte nord e della ATC del Piemonte sud sono composti ciascuno da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze.
4.
La Giunta regionale nomina il presidente e il vice presidente tra i membri di cui al comma 3.
5.
Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono nominati il presidente e il vice presidente.
6.
I consiglieri di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti qualificati in materia di edilizia sociale o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalle agenzie.
7.
Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
8.
Il consiglio di amministrazione è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni della attività e della operatività dell'Agenzia. Entro trenta giorni la Giunta regionale presenta tale relazione alla commissione consiliare competente.
9.
Il revisore legale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale, che provvede anche alla nomina di un revisore supplente, entrambi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.
10.
Al revisore legale si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile , in quanto compatibile; rimane in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del nuovo revisore.
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 3/2010 )
1. 
Dopo l' articolo 31 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente: "
Art. 31 bis.
(Conferenza dei sindaci)
1.
E' istituita presso ogni ATC una conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni in cui sono presenti alloggi di edilizia sociale compresi nel rispettivo ambito territoriale di competenza.
2.
La conferenza di cui al comma 1 definisce gli indirizzi generali a cui è informata l'attività dell'Agenzia, esprime parere obbligatorio in merito al conseguimento degli obiettivi e sulle relazioni del revisore legale di cui all'articolo 38, comma 6.
3.
La partecipazione alle sedute della conferenza non dà diritto a compensi, né al rimborso delle spese.
".
Art. 7. 
(Sostituzione dell' articolo 32 della l.r. 3/2010 )
1. 
L' articolo 32 della l.r. 3/2010 , è sostituito dal seguente: "
Art. 32.
(Direzione generale)
1.
All'interno della dotazione organica delle ATC è prevista una direzione generale. La responsabilità della direzione generale è affidata a un direttore generale.
2.
L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione.
3.
Il direttore generale viene scelto dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale della ATC. L'elenco viene costituito a seguito di avviso pubblico di selezione predisposto dalla Giunta regionale.
4.
Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. L'incarico può essere revocato con atto motivato dal consiglio di amministrazione, previa comunicazione alla Giunta regionale.
5.
I compiti e le responsabilità del direttore generale sono stabiliti nello statuto tipo delle ATC.
6.
Per i dipendenti delle ATC e della Regione l'incarico di direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni attribuite e a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.
".
Art. 8. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Il Consiglio regionale approva la deliberazione relativa allo statuto tipo delle ATC, prevista dall' articolo 30, comma 1, della l.r. 3/2010 , come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
L'istituzione delle agenzie di cui all' articolo 28 della l.r. 3/2010 , come sostituito dall'articolo 2 dalla presente legge, derivanti dall'accorpamento delle ATC preesistenti, la riperimetrazione dei relativi ambiti di competenza territoriale nonché il mutamento della denominazione, hanno efficacia a decorrere dalla data di approvazione dello statuto tipo di cui all' articolo 30 della l.r. 3/2010 , come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.
3. 
Alla data di approvazione dello statuto tipo di cui all' articolo 30 della l.r. 3/2010 , le ATC di cui all'allegato B subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATC e nei procedimenti amministrativi in corso al momento del loro accorpamento.
4. 
I consigli di amministrazione delle ATC, entro novanta giorni dalla loro costituzione, in attuazione a quanto previsto dalla normativa statale in materia di revisione e di contenimento della spesa pubblica, predispongono un piano di razionalizzazione delle società partecipate ai fini della riduzione della spesa e del loro utilizzo in base a criteri di economicità ed efficienza per l'esercizio dei compiti e delle attività delle ATC, dandone comunicazione alla Giunta regionale prima della loro approvazione. Con lo stesso piano, le ATC individuano le funzioni e le attività da esercitare in modo unitario a livello regionale, per favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione.
5. 
I collegi sindacali delle preesistenti ATC rimangono in carica fino alla data di approvazione dello statuto tipo delle ATC di cui all'allegato B.
6. 
In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'accorpamento, le ATC procedono ad una riorganizzazione delle dotazioni organiche, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche sulla base di indirizzi impartiti dalla Giunta regionale in conformità alle norme della presente legge e ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia di razionalizzazione delle spese.
7. 
Entro sei mesi dall'insediamento, gli organi delle ATC provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza, anche in relazione alla riperimetrazione degli ambiti territoriali di competenza. Nelle more di tale adeguamento continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dalle ATC preesistenti in quanto compatibili.
8. 
Tutti i riferimenti ai collegi sindacali delle ATC contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono estesi ai revisori legali delle agenzie, previsti dall' articolo 31 della l.r. 3/2010 , come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.
9. 
Tutti i riferimenti alle ATC contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono estesi alle ATC riordinate ai sensi della presente legge.
Art. 9. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 settembre 2014
Sergio Chiamparino

Allegato B 

(Art. 2)

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, per l'ambito territoriale delle Province di Novara, VCO, Biella e Vercelli, con sede legale in Novara, subentra alle ATC di Novara/VCO, Biella e Vercelli.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, per l'ambito territoriale della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, subentra alla ATC di Torino.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD, per l'ambito territoriale delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede legale in Alessandria, subentra alle ATC di Alessandria, Asti e Cuneo.