La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'art. 1 della l.r. 20/2014, in deroga a quanto previsto in questo comma, dispone il mantenimento delle funzioni amministrative di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca)in capo alle comunità montane fino alla chiusura delle pratiche relative alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2007 - 2013.
[2] Il Capo III bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2016.
[3] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2016.
[4] L'articolo 11 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2016.
[5] L'articolo 11 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2016.
[6] Il comma 2 bis dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2016.
[7] All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 le parole "31 dicembre 2015" sono state sostituite dalle parole "31 dicembre 2016" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 26 del 2015.